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Il certificato malattia ai fini lavorativi in assenza del medico di famiglia: a chi tocca?
Inserito il 28 settembre 2004 alle 23:56:28 da admin. Stampa Articolo | Stampa Articolo in pdf
soggetti INPS
Certificazione di malattia per dipendenti privati soggetti a INPS

Le norme riguardanti questa categoria di lavoratori risalgono al 1979 e precisamente al D.L. 30 Dicembre 1979 n. 663 (3).
Tale decreto prevede, all’art. 2, che “nei casi di infermita’ comportante incapacita’ lavorativa, il medico curante redige in duplice copia e consegna al lavoratore il certificato di diagnosi e l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia secondo gli esemplari definiti nella convezione nazionale unica per la disciplina normativa il trattamento economico dei medici generici e pediatri stipulata ai sensi dell’art. 9 della Legge 29 Giugno 1977 n. 349 e successive modificazioni e integrazioni”.

Alcune osservazioni preliminari:
- La norma esprime un obbligo
- Va applicata solo (e sempre) nei casi con infermita' comportanti incapacita' lavorativa
- Riguarda i medici curanti
- Questi sono tenuti a certificare la diagnosi, l' inizio della malattia e la presunta durata della prognosi
- Il certificato va stilato sugli appositi moduli.

Sono necessari pero' alcuni chiarimenti:

 
<< soggetti non INPS medico curante >>
 
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