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La saga dei rifiuti sanitari
Inserito il 31 agosto 2005 alle 13:20:00 da admin. Stampa Articolo | Stampa Articolo in pdf
La ridda dei rifiuti
Le procedure di smaltimento dei rifiuti sanitari dello studio medico e la loro classificazione al fine della diversa modalità di smaltimento sono contenute nel DPR 15 luglio 2003 n. 254, pubblicato in G.U. n. 211 del 11 settembre 2003.

Classificazione
I rifiuti sanitari di interesse medico vengono così classificati:

rifiuti sanitari non pericolosi
rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani
rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (se sterilizzati sono assimilati ai rifiuti urbani)
rifiuti sanitari richiedenti particolari modalità di smaltimento
I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (allegato 1 al DPR 2542003) sono quelli contaminati con sangue o altri liquidi biologici (materiali per medicazioni usati, guanti usati, siringhe e aghi usati), mentre sono rifiuti non pericolosi quelli taglienti ma inutilizzati (aghi, siringhe, lame,ecc.), sono rifiuti richiedenti particolari modalità di smaltimento i farmaci scaduti o inutilizzati e i farmaci stupefacenti o psicotropi, mentre invece sono rifiuti pericolosi a rischio non infettivo (allegato 2 al DPR 2542003) i farmaci citotossici e citostatici.

Luogo di produzione dei rifiuti
Secondo l'art. 4, commi 2 e 3, del DPR n. 254/2003, nel caso in cui l'attività del personale sanitario sia svolta al di fuori delle strutture sanitarie, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime ed il conferimento dei rifiuti dal luogo ove è stata effettuata la prestazione sanitaria alla struttura sanitaria avviene sotto la responsabilità dell'operatore sanitario.

Gli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 22/1997 stabiliscono l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico e della comunicazione annuale al Catasto a carico di tutti “gli enti e imprese che producono rifiuti pericolosi”. Ai sensi dell'art. 2082 del Codice Civile, Enti sono complessi organizzati di persone e cose dotati di autonoma soggettività rispetto alle persone che ne fanno parte, o da attività svolte in forma d'impresa, cioè da attività economiche esercitate professionalmente e organizzate al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
in base all'art. 2238, comma 2 del codice civile l'esercizio della professione medica di per sé non costituisce impresa, anche se il professionista si avvale dell'opera di sostituti o ausiliari configurando così una attività organizzata. In tali casi l'organizzazione non ha una portata apprezzabile nell'esercizio dell'attività, perché si risolve in un'opera puramente personale del soggetto.

La situazione è diversa quando l'esercizio della professione intellettuale costituisca elemento di una più ampia attività organizzata (2238, comma 1, CC), come nel caso del medico che gestisca una casa di cura o un poliambulatorio, dove assume il ruolo di imprenditore.

In conclusione, l'obbligo della tenuta dei registri e della comunicazione al Catasto riguarda i rifiuti sanitari pericolosi prodotti da Enti che erogano prestazioni sanitarie o da attività sanitarie erogate da professionisti nell'ambito di un'organizzazione d'impresa, mentre invece sono esclusi dal predetto obbligo i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nell'esercizio di professione intellettuale non inquadrata in un'organizzazione d'impresa (singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia, anche se si avvalgono della collaborazione di ausiliari).

La circolare del Ministero dell'Ambiente del 14 dicembre 1999 riconosce la distinzione tra ambulatorio medico come struttura aziendale (artt. 2082 e 2555 del Codice Civile) e studio medico come struttura in cui il singolo medico esercita una professione intellettuale (art. 2229 Codice Civile), secondo le conformi definizioni ribadite dalla sentenza n. 1488 del 30 settembre 1995 della Cassazione.

E' opportuno sottolineare che i rifiuti sanitari devono comunque essere gestiti in modo separato dagli altri rifiuti anche se prodotti dallo studio medico, come ha affermato la Direttiva del Consiglio UE n. 91/689/CEE.

Anche se assimilabili ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, non possono essere conferiti come tali al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ma raccolti e avviati allo smaltimento tramite ditte autorizzate oppure tramite l'apposito servizio pubblico dopo sterilizzazione.


 
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