La Cassazione, con un’ ordinanza del 2020 ha ribadito quanto gia’ affermato in una sentenza del 2019: il paziente ha diritto che venga valutato l’ eventuale diritto all’ indennita’ di accompagnamento anche se sul certificato iniziale del medico di famiglia non e’ spuntata la voce apposita o addirittura sia spuntata la voce opposta.