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Il rifiuto di rimborso dell' assistenza indiretta non puo' essere indiscriminato
Inserito il 27 aprile 2001 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

(Sentenza Corte Costituzionale)

La Corte Costituzionale ha dichiarato, con Sentenza n.509/2000, l’incostituzionalita’ dell’art.7, comma 2 Legge 5/75 e dell’art.2, comma 3 Legge 36/93 della Regione Lombardia, nella parte in cui escludono il concorso nelle spese sostenute per l’assistenza indiretta relativa a prestazioni di comprovata gravita’ e d’urgenza avvenute in mancanza della prescritta autorizzazione.
L’intervento della Corte Costituzionale era stato causato da un ricorso del TAR Lombardia in relazione al rigetto da parte della ASL di Voghera di domande di rimborso avanzate da due assistiti che richiedevano il rimborso di spese urgenti sostenute per interventi al cuore effettuati, per motivi di urgenza, senza la preventiva autorizzazione scritta ai ricoveri in regime indiretto.
La Corte ha rilevato, in via preliminare, che l’accesso alle forme di assistenza indiretta, regolamentato con un sistema autorizzatorio preventivo, e’ funzionale a contemperare le diverse esigenze di assicurare una effettiva tutela al diritto alla salute e le esigenze di bilancio degli Enti Sanitari. L’assistenza indiretta verrebbe cosi’ a essere configurata come un tipo di intervento secondario all’impossibilita’ dell’Ente Pubblico di assicurare in via diretta l’assistenza dovuta. Il sistema indiretto peraltro, puo’ divenire lesivo del diritto alla salute in tutte le ipotesi in cui la gravita’ delle condizioni dell’assistito non gli consente di interpellare l’amministrazione per ottenere l’adeguata autorizzazione, venendosi cosi’ a creare un vuoto di tutela rilevante.
La Corte Costituzionale ha poi affermato che queste norme possono precludere irrazionalmente, in modo assoluto e indifferenziato, all’ammissibilita’ del rimborso spese; cio’ si verificherebbe, in modo indiscriminato, in tutti i casi che non sia stato autorizzato dagli organi competenti.
La soluzione corretta e’ quella quindi che permette il differimento del controllo sui presupposti che condizionano il rimborso per poter riconoscere i casi in cui, per provate ragioni di gravita’ e urgenza, non sia stato possibile effettivamente chiedere il permesso in data anteriore alla fruizione della prestazione.


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