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Il Mobbing nel Pubblico Impiego soggiace alla Magistratura Ordinaria
Inserito il 27 maggio 2001 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

(Consiglio di Stato, sez. V, 6/12/2000 n. 6311)



Il problema del Mobbing (persecuzione psicologica nell’ambiente di lavoro) sta acquistando sempre piu’ peso nelle controversie di lavoro. Recentemente ha trovato un riconoscimento giuridico anche in relazione ai rapporti di pubblico impiego.
L’ordinanza n. 6311/2000 del Consiglio di Stato Sez V, disponendo l’annullamento dell’ordinanza n. 794 del 5 ottobre 2000 del TAR Calabria-Catanzaro Sez II, stabilisce che il danno da mobbing consiste in un illecito extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) per cui esorbita chiaramente dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo ( Cass. SS UU 10/X/1967 n. 2358; altra del 14/5/1987 ).
La Corte stabilisce, inoltre, che nel caso si riconosca un rapporto di servizio con l’ente pubblico, la giurisdizione spetterebbe comunque all’Autorita’ Giurisdizionale Ordinaria in virtu’ del Dlgs 31 marzo 1998 n. 80.
La giurisdizione ordinaria viene confermata dall’art. 33 Dlgs n. 80/98, modificato dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, in relazione alle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose, mentre sussisterebbe la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo qualora la controversia concernesse l’organizzazione del pubblico servizio.
La Corte ha invece riconosciuto il mobbing nel pubblico impiego alla stregua di un illecito civile ex art. 2043 c.c. (e quindi rientrante nella giurisdizione civle ordinaria) qualora la richiesta risarcitoria esaurisca il contenuto della domanda.
Attualmente la giurisprudenza maggioritaria riconosce il mobbing quale forma di inadempimento contrattuale del datore di lavoro, il quale e’ tenuto ad adottare (art. 2087 c.c.) le misure "necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
(A cura di D.Z.)


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