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Le regole per la privacy nella sanità
Inserito il 23 novembre 2005 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Il Garante ha emanato un provvedimento che detta le buone regole per la privacy nella sanità per assicurare la più assoluta riservatezza ed il più ampio rispetto dei diritti fondamentali e della dignità di ogni cittadino.

Distanze di cortesia, no alla chiamata del paziente per nome e cognome nei locali di grandi strutture sanitarie, come i poliambulatori. No all'affissione di liste di pazienti. Sono alcune regole di condotta per la sanità, pubblica e privata, dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con un provvedimento generale emanato per assicurare la più assoluta riservatezza ed il più ampio rispetto dei diritti fondamentali e della dignità di ogni cittadino che entri in contatto con le strutture sanitarie.

Il Garante per la privacy, dunque, prescrive ad aziende sanitarie territoriali, ospedali, case di cura, osservatori epidemiologici regionali, servizi di prevenzione e sicurezza sul lavoro, una serie di misure da adottare per adeguare il funzionamento e l'organizzazione delle strutture a quanto stabilito nel Codice sulla privacy. Particolare attenzione va rivolta a fasce deboli (disabili, minori, anziani), ma anche a pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi o per esempio ad aborto. I medici di famiglia, e i privati non sono obbligati ad adottare queste misure.
Nei reparti di rianimazione devono essere adottati accorgimenti anche provvisori, come paraventi, per delimitare la visibilità del paziente, durante l'orario di visita, ai soli familiari e conoscenti. Quando prescrive medicine o rilascia certificati, il personale sanitario deve evitare che le informazioni sulla salute dell'interessato possano essere conosciute da terzi. Stesso obbligo per la consegna di analisi, cartelle cliniche, prescrizioni in situazioni di promiscuità (locali per più prestazioni, sportelli).

Ospedali e aziende sanitarie devono predisporre distanze di cortesia per operazioni amministrative allo sportello (prenotazioni) o al momento dell'acquisizione di informazioni sullo stato di salute, sensibilizzando anche gli utenti con cartelli, segnali e inviti. Si possono dare informazioni sullo stato di salute solo con lo "specifico consenso" del diretto interessato. I referti diagnostici, i risultati delle analisi e i certificati rilasciati dai laboratori di analisi o dagli altri organismi sanitari possono essere ritirati anche da persone diverse dai diretti interessati purché munite di delega scritta e con consegna in busta chiusa.

Si può dare notizia, anche per telefono, sul passaggio o sulla presenza di una persona al pronto soccorso, ma solo a terzi legittimati, come parenti, familiari, conviventi. Il paziente, se cosciente e capace, deve essere preventivamente informato e decidere. Lo stesso deve avvenire per le notizie sulla presenza di pazienti nei reparti. Nuove regole anche per le chiamate in sale d'attesa: no al nome e cognome nei locali di grandi strutture sanitarie, ma un codice numerico da attribuire al momento della prenotazione o dell'accettazione. Non è giustificata l'affissione di liste di pazienti, in attesa di intervento, in locali aperti al pubblico. E ancora, non devono essere resi visibili a estranei documenti sulle condizioni cliniche del paziente, come le cartelle infermieristiche poste vicino al letto di degenza.

Fonte: Doctor News 2005, n. 198

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