vai alla home introduttiva di Pillole.org
 
  Pillole 
   
 
Iscritti
Utenti: 2314
Ultimo iscritto: ValeM
Iscritti | ISCRIVITI
 
Il maltrattamento sul lavoro è come in famiglia
Inserito il 29 aprile 2002 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La convivenza sul luogo di lavoro è equiparabile a quella familiare - Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 10090/2001)

La convivenza sul luogo di lavoro è equiparabile a quella familiare Il maltrattamento sul lavoro è quindi da considerare equiparabile a quello in famiglia previsto dall'art. 572 C. P. (Cassazione 10090/2001).
Perciò il datore di lavoro che maltratta un dipendente con minacce, insulti e violenze fisiche e morali, sottoponendolo a massacranti turni lavorativi, è responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.
Tale principio è stato affermato dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha confermato le condanne per maltrattamenti e violenza privata inflitte ai responsabili di una ditta di vendite porta a porta che avevano sottoposto i giovani addetti alle vendite ad ogni serie di vessazioni e maltrattamenti.
Gli imputati si erano difesi (invano) sostenendo che il rapporto di lavoro non è assimilabile al rapporto familiare, ma la Cassazione ha ricordato che la norma prevede altresì le ipotesi di chi commette maltrattamenti in danno di persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, per l'esercizio di una professione o di un'arte. In questo modo viene estesa l'applicabilità del reato di maltrattamenti in famiglia anche alle persone conviventi o sottoposte all'altrui autorità.
Nel caso in esame, rileva la Suprema Corte, non vi è dubbio che il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore di lavoro nei confronti del lavoratore dipendente, pone quest'ultimo nella condizione, specificamente prevista dalla norma penale, di persona sottoposta alla sua autorità. Tale circostanza, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di maltrattamenti in danno dal lavoratore dipendente; inoltre, nel caso specifico, il rapporto interpersonale che legava l'autore del reato alle vittime era particolarmente intenso, a causa delle modalità effettive con cui si svolgeva la loro attività : infatti tra datore di lavoro e dipendente si realizzava un'assidua comunanza di vita caratterizzata, nel corso delle lunghe trasferte, dall'effettuare viaggi su un unico pulmino, consumare insieme i pasti e alloggiare nello stesso albergo.

Daniele Zamperini

Letto : 1446 | Torna indietro | Stampa la Pillola | Stampa la Pillola in pdf | Converti in XML
 
© Pillole.org 2004-2024 | Disclaimer | Reg. T. Roma n. 2/06 del 25/01/06 | Dir. resp. D. Zamperini
A  A  A  | Contatti | Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7 | Versione stampabile Versione stampabile | Informa un amico | prendi i feed e podcasting di Pillole.org
ore 12:05 | 97742884 accessi| utenti in linea: 75160