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Danno da emotrasfusione: caratteristica assistenziale del risarcimento
Inserito il 29 luglio 2012 da admin. - medicina_legale - segnala a: del.icio.us  oknotizie  yahoo  digg  reddit  facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  Ascolta con webReader


Il risarcimento per danno da emotrasfusione ha funzione assistenziale, non di garanzia del diritto alla salute
(Cass. Sez lavoro n. 2009/2012 del 13/2/2012 )

I fatti:
Dopo un lungo iter giudiziario, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma di una sentenza del Tribunale, condannava il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali al pagamento in favore di F.S. di un risarcimento in aggiunta al capitale maturato per danno da emotrasfusione (L. n. 210 del 1992) a titolo di danno per ritardato pagamento dell'indennizzo dovuto in quanto il ritardo ingiustificato di anni nella erogazione dell'indennizzo incide su valori costituzionalmente tutelati.

Il Ministero proponeva ricorso per cassazione affermando che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto il risarcimento del dannosenza che l’ appellante avesse fornito alcuna prova concreta del danno patito; inoltre l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 avrebbe mera natura assistenziale e non avrebbe la funzione di garanzia del diritto alla salute.
La Cassazione accoglieva il ricorso sia perche’, essendo stata corrisposta una rivalutazione monetaria , il danno ulteriore doveva essere provato, in quanto il creditore avrebbe dovuto provare il danno ulteriore per responsabilità extracontrattuale del debitore dimostrando l'oggettiva esistenza di un illecito nel comportamento dell'amministrazione debitrice, nonche’ il dolo o la colpa grave, ed il nesso di causalità con il danno patito.
La natura del danno poi era irrilevante per i fini in questione.
Quindi la sentenza che riconosceva il danno in esame e’ stata cassata, e la domanda di ulteriore danno della F. rigettata.
Daniele Zamperini

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