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Depenalizzazione dei reati minori: puo' interessare anche i medici
Inserito il 31 maggio 2015 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

E' stato pubblicato in G.U. (18.03.2015 ) il Decreto legislativo 16.03.2015 n° 28 , G.U. recante "Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto..." con lo scopo di revisionare il sistema sanzionatorio, soprattutto favorendo gli accusati di reati particolarmente lievi.

Va innanzitutto chiarito che la norma in esame non prevede la completa depenalizzazione dei reati rientranti nelle fattispecie indicate, ma ne indica, in certe circostanze, la non punibilita'.
Vale a dire che l' atto, di per se', rimane illecito ma che, trattandosi di cosa da poco, non sara' punito. Il classico ladruncolo che ruba una mela (esempio ormai paradigmatico) resta si' un ladro (seppure iscritto solo in un casellario riservato) ma non finira' in galera in quanto il suo caso potra' essere archiviato gia' in istruttoria.

L' esclusione della punibilita' e' applicabile per i reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, oppure la pena pecuniaria, quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale.
L' esimente non e' applicabile quando coesistono alcune aggravanti (motivi futili o abietti eccetera) o quando ne derivivino, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il giudice, per applicare la norma, dovra' quindi tener conto di due fattori:
• la particolare tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo;
• la non abitualità del comportamento dell'autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole).
Se verranno accertati tali requisiti da parte del Giudice, lo Stato rinuncerà ad applicare una pena "penale" per attuare invece una procedura risarcitoria tipicamente civile.

Il giudice, nel valutare il fatto, dovrà tenere conto sia delle istanze della persona offesa che di quelle dello stesso indagato, che dovranno esporre le proprie ragioni nel corso del procedimento.
Le persone esentate da condanna penale per la particolare tenuita' del fatto verranno iscritte in un apposito casellario giudiziario onde verificare eventuali recidive.

Presento qui un elenco dei reati che possono rientrare nei requisiti della non punibilita' e che possano interessare i medici.
Chiedo scusa per eventuali errori, in quanto tale elenco e' strato ricavato da informazioni reperite sul web:

- Commercio o somministrazione di medicinali guasti – art.443 c.p.
– Corruzione – art-318 c.p.
– Esercizio abusivo di una professione – art 348
– Falsità materiale del P.U. – art.477 c.p.
– Ingiuria – art.594 c.p.
– Interruzione di pubblico servizio – art.331 c.p.
– Lesione personale – art.582 c.p.
– Lesioni personali colpose art.590 c.p.
– Omessa denuncia di reato da parte del P.U. – art.361
– Omissione di referto – art.365 c.p.
– Omissione di soccorso – art. 593 c.p.
– Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione – art.328 c.p.
– Violenza o minaccia a P.U. art.336 c.p.
– Violenza privata – art.610 c.p.

Daniele Zamperini

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