vai alla home introduttiva di Pillole.org
 
  Pillole 
   
 
Iscritti
Utenti: 2314
Ultimo iscritto: ValeM
Iscritti | ISCRIVITI
 
La cartella clinica mal tenuta testimonia la responsabilita' medica
Inserito il 12 marzo 2017 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Qualora un paziente riporti complicanze dalle terapie effettuate in ospedale, ma venga verificata una negligente e incompleta tenuta della cartella clinica, cio' puo' costituire elemento di reponsabilita' per il saniatrio (Cass. n. 22639/2016)

I fatti:
Un paziente aveva subito due operazioni chirurgiche con risultati negativi. Aveva percio' chiamati in giudizio i chirurghi nonche' la ASL e le societa' assicuratrici sostenendo che gli esiti negativi dipendessero da errore professionale.

I giudici di primo e secondo grado davano torto al paziente ritenendo che non fosse stata fornita la prova del nesso causale sostenendo che le complicanze subite dall'ammalato derivavano "da un evento iatrogeno non meglio precisabile considerata la scarsa, superficiale e non completa compilazione della cartella clinica".

La Cassazione respingeva invece questa tesi in quanto la negligenza nel tenere la cartella clinica non poteva essere fatta ricadere sul paziente.
L' impostazione dei giudici di merito, ha ricordato infatti la Cassazione, "non corrisponde al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, che nell'incompletezza della cartella clinica – che è obbligo del sanitario tenere invece in modo adeguato – rinviene proprio, in considerazione anche del principio della prossimità della prova, il presupposto perché scatti la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato".

La Cassazione si rifa' anche a una sentenza precedente (Cass. sez. 3, 26 gennaio 2010 n. 1538), ove si puntualizzò che le omissioni nella tenuta della cartella clinica rilevano sia ai fini della constatazione di un inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell'art. 1176, secondo comma, c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l'imperfetta compilazione della cartella non può, in linea dì principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria.

In sostanza, se il comportamento del medico "avrebbe potuto" astrattamente essere causa del danno riportato dal paziente, il fatto che la cartella sia incompleta per una negligenza del sanitario fa scattare una sorta di presunzione di colpevolezza.

Le sentenze di merito venivano quindi annullate e la causa rinviata ad una diversa Corte di merito.

Daniele Zamperini


Letto : 16417 | Torna indietro | Stampa la Pillola | Stampa la Pillola in pdf | Converti in XML
 
© Pillole.org 2004-2024 | Disclaimer | Reg. T. Roma n. 2/06 del 25/01/06 | Dir. resp. D. Zamperini
A  A  A  | Contatti | Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7 | Versione stampabile Versione stampabile | Informa un amico | prendi i feed e podcasting di Pillole.org
ore 07:54 | 96560649 accessi| utenti in linea: 36934