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Permessi per legge 104/92: come regolarsi
Inserito il 12 maggio 2017 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Come e' noto la Legge 104/92 concede ore o giorni di permesso retribuito al familiare che assiste il parente disabile. A parte i casi di patente abuso (sanzionati dai Tribunali e riportati in questa rivista) il fatto che la legge sia generica e poco specifica puo' creare serie difficolta' interpretative.

La Legge 104 del 5 febbraio 1992 stabilisce che "il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravitą" con grado di parentela fino al secondo grado "ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa".

Il principio appare abbastanza semplice: tutte le ore di permesso retribuito devono essere utilizzate per l' assistenza al disabile.
Ma cosa si intende? E' necessario essere materialmente vicini al disabile? Oppure ci si puo' distaccare per attivita' connesse alla sua assistenza?
In linea di massima la risposta all' ultima domanda e' positiva purche esista un collegamento diretto con le necessita' del disabile, e non ci si serva delle ore di permesso per interessi personali.

Ma quali sono, allora, in concreto, le attivitą di assistenza al parente disabile permesse?
Sono tutte le prestazioni assistenziali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del disabile anche fuori del suo domicilio(prendere i farmaci in farmacia, fare la spesa per suo conto, accompagnarlo per commissioni o per necessita' di qualsiasi tipo).
poiche' non esiste una linea precisa di demarcazione tra attivita' utili e non utili al disabile, la giurisprudenza ha usato in diversi casi un principio di ragionevolezza.

Occorre pero' stare a tenti a non uscire dal seminato in quanto l' utilizzo a scopo "privato" dei permessi puo' comportare il licenziamento: la Cassazione ha in piu' occasioni confermato la massima sanzione disciplinare.
Nella sentenza 17968/2016 ha confermato il licenziamento di una impiegata comunale che utilizzava i permessi per andare all' Universita', senza che potesse avere valore il fatto che l' assistenza venisse poi svolta la sera: l'attivitą di assistenza deve essere necessariamente svolta in coincidenza temporale con i permessi accordati.
Ne' si puo' invocare la tesi che il permesso dal lavoro avesse scopo di "ristoro psicofisico" del lavoratore.
In altra sentenza (9217/2016) e' stato licenziato il lavoratore che utilizzava per l' assistenza un numero di ore sensibilmente inferiore a quelle concesse con il permesso (cosa accertata tramite un investigatore privato).
La sentenza 8784/15 ha confermato il licenziamento di un lavoratore che andava al corso di ballo pur assistendo il disabile, a suo dire, nelle ore serali.

In definitiva quindi:
- Utilizzare i permessi per attivita' che siano direttamente collegabili ai bisogni del disabile.
- Utilizzare a questo scopo tutte le ore di permesso ottenute

Daniele Zamperini

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