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La telecamera sul pianerottolo condominiale non e' reato
Inserito il 03 gennaio 2018 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La telecamera puntata sul pianerottolo condominiale non viola la privacy in quanto si tratta di un luogo destinato ad essere usato da più persone (Cass. V pen. n. 34151/2017)

Un condomino aveva sporto denuncia contro un vicino che aveva installato una telecamera sul pianerottolo dell' edificio condominiale. La telecamera era installata sul muro del pianerottolo, vicino alla porta della propria abitazione in modo da inquadrare lo spazio prospicente la porta di casa nonche' "la rampa delle scale condominiali e una larga parte del pianerottolo condominiale", in tal modo videoregistrando chiunque entrasse nel raggio d'azione della telecamera.

Il giudice di primo grado aveva condannato l' uomo per il reato di interferenza illecita nella vita privata (art. 615-bis c-p-) mentre la Corte d' Appello lo assolveva in quanto, per la Corte il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora, di cui all'art. 614 c.p. (richiamato dall'art. 615-bis c.p.), e la telecamera "incriminata" aveva un raggio di ripresa che interessava soltanto l'uscio di casa dell'imputato e una porzione di pianerottolo, e non riprendeva completamente neppure la rampa delle scale che portava al piano superiore.

Il vicino denunciante, costituitosi parte civile, ricorrevva in Cassazione lamentando l'"errore logico" in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello, allorché aveva concluso che la telecamera avesse solo un campo d' azione parziale e non fosse in grado di riprendere la porta d'ingresso della sua abitazione, giacché i fotogrammi erano stati estrapolati a campione dalla polizia giudiziaria, mentre la telecamera era in grado di ruotare e riprendere così angoli differenti del pianerottolo.
Lamentava inoltre che la Corte avesse mal interpretato l'art. 615-bis c.p., "in quanto il pianerottolo condominiale costituisce 'appartenenza' di un luogo di 'privata dimora' ai sensi dell'art. 614 c.p.".

La Cassazione respingeva il ricorso.

Infatti, ricorda la Corte, "l'art. 615-bis è funzionale alla tutela della sfera privata della persona che trova estrinsecazione nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p.; vale a dire, nell'abitazione e nei luoghi di privata dimora, oltre che nelle 'appartenenze' di essi". Si tratta, dunque, "di nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli svolge la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza".
Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali, invece, "non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615-bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese".

Il denunciante veniva quindi condannato a rifondere le spese di giudizio.

Daniele Zamperini

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