vai alla home introduttiva di Pillole.org
 
  Pillole 
   
 
Iscritti
Utenti: 2314
Ultimo iscritto: ValeM
Iscritti | ISCRIVITI
 
Auto prestata: chi ne e' responsabile?
Inserito il 13 maggio 2018 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Il proprietario di un veicolo e' obbligato a conoscere l'identitą del soggetto a cui affida la conduzione dell'auto e a comunicarne i dati, altrimenti č legittima la contestazione a suo nome della violazione ex art. 126-bis del codice della strada (Cass. 29593/2017)

L'art. 126 bis codice della strada, che disciplina la patente a punti, prevede, al comma 2 che: "il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione".

Il proprietario della vettura contestava la sanzione a lui applicata in quanto, a suo dire aveva inviato i dati richiesti tempestivamente tramite raccomandata.
Il ricorso era stato rigettato dai Giudici di merito in quanto la comunicazione non permetteva di risalire all' autore della violazione in quanto il proprietario "non era stato in grado di risalire all' effettivo conducente al momento della presunta infrazione".

Il proprietario ricorreva in Cassazione ma la Corte gli dava torto, attribuendoli la colpa per "negligente osservanza del dovere di vigilare sull' affidamento"


Queste le conclusioni: "in tema di violazioni alle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, č tenuto sempre a conoscere l'identitą dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identitą all'autoritą amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione amministrativa, l'inosservanza di tale dovere di collaborazione essendo sanzionata, in base al combinato disposto degli artt. 126 bis e 180 C.d.S., alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2005; che in particolare, si č statuito che, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma 8, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni, č tenuto sempre a conoscere l'identitą dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacitą d'identificare detti soggetti necessariamente risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identitą del conducente (Cass., Sez. 2, 12 giugno 2007, n. 13748)".

Per questi motivi il ricorso veniva rigettato.

Daniele Zamperini

Letto : 18336 | Torna indietro | Stampa la Pillola | Stampa la Pillola in pdf | Converti in XML
 
© Pillole.org 2004-2024 | Disclaimer | Reg. T. Roma n. 2/06 del 25/01/06 | Dir. resp. D. Zamperini
A  A  A  | Contatti | Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7 | Versione stampabile Versione stampabile | Informa un amico | prendi i feed e podcasting di Pillole.org
ore 06:39 | 96558924 accessi| utenti in linea: 33899