vai alla home introduttiva di Pillole.org
 
  Pillole 
   
 
Iscritti
Utenti: 2314
Ultimo iscritto: ValeM
Iscritti | ISCRIVITI
 
La legittima difesa vale anche per casi precedenti
Inserito il 11 agosto 2019 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

In presenza di minorata difesa e violazione di domicilio la reazione non può considerarsi eccessiva, essendo applicabile la nuova legge anche per casi avvenuti in precedenza ( Cass. Pen 28782/2019).

I fatti:
Due vicini di casa arrivavano a lite per cui uno di questi entrava nel giardino del vicino; si arrivava ad uno scontro fisico per cui " l' invasore" aggrediva a morsi il padron di casa che reagiva con un pugno procurandogli lesioni fisiche.

Denunciato dall' aggressore, l' uomo veniva condannato in primo grado per eccesso colposo di legittima difesa e lesioni personali.

Ricorso in appello la Corte sostituiva la pena detentiva con una multa di duemila euro, confermando la condanna dell' aggredito.
Infatti riteneva la reazione sproporzionata in quanto l' imputato poteva allontanare l' aggressore con modalita' meno violente senza dover ricorrere ad un pugno al viso.
In particolare la Corte riteneva (in base a concetti esperienziali) che, poiche' la chiusura delle narici obbligherebbe fisicamente il soggetto impegnato a mordere ad aprire la bocca per respirare, non era giustificato il ricorso al pugno sul viso dell' aggressore. " Per far cessare il morso avrebbe potuto allontanare lo S... con modalita' diverse e meno violente..." Magari avrebbe potuto " stringere il naso dell' aggressore, manovra che obbliga il soggetto ad aprire la bocca per respirare...".

L' imputato ricorreva in Cassazione lamentando la mancata considerazione della sua invalidita' e respingendo la possibilita' da parte sua di reagire diversamente visto che in quel momento il vicino aggressore lo stava mordendo con forza sotto l' ascella senza mollare la presa.

La Cassazione accoglieva il ricorso, sia ritenendo "del tutto disancorato dalla piattaforma probatoria acquisita in atti e, dall'altro, frutto di un astratto riferimento a regole esperienziali. In particolare, il delineato passaggio motivazionale è inficiato dalle dedotte aporie di ordine logico, posto che la massima di esperienza richiamata dai giudici, in base alla quale la chiusura delle narici obbliga fisicamente il soggetto che tiene serrata la mandibola nell'azione mordace ad aprire la bocca per respirare, non tiene conto della concitazione del momento e dell'elevato grado di aggressività palesata dallo S., che stava realizzando una pervicace manovra offensiva, in danno del D." sia dovendosi valutare al caso l'applicabilita' della nuova legge sulla legittima difesa n. 36/2019, visto che lo scontro verbale e fisico si svolto all'interno del giardino recintato posto al piano terra dell'edificio dell'imputato e che quindi la reazione all'offesa ingiusta, come ricavabile dalla formulazione dei nuovi artt. 52 e 55 c.p in collegamento con l'art 62, comma 1, punto 5), è stata posta in essere a seguito della violazione del domicilio e in condizioni di minorata difesa.
Trattandosi di disposizioni che ampliano i casi di non punibilita', possono trovare applicazione retroattiva anche rispetto a fatti commessi in data anteriore alla sua entrata in vigore.

La Cassazione quindi annullava la condanna e rinviava la causa alla Corte d' Appello per una nuova valutazione.

Commento personale:
Da povero e normale cittadino avrei pensato che non ci fosse bisogno dell' intervento della Cassazione per dirimere un caso come questo: un individuo ti entra in casa, ti aggredisce a morsi, avrei ritenuto normale difendersi con un pugno!
Invece, a quanto pare, avevano ragione le scenette comiche, quelle in cui il malvivente obbliga la vittima a scusarsi e a lasciargli fare i suoi comodi "se no guarda che ti denuncio".
Facevano ridere perche' sembravano ridicola fantascenza, ed invece...
Indipendentemente dai colori politici, ritengo che un po' di disposizione in favore delle vittime sia davvero benvenuta!

Daniele Zamperini

Letto : 12746 | Torna indietro | Stampa la Pillola | Stampa la Pillola in pdf | Converti in XML
 
© Pillole.org 2004-2024 | Disclaimer | Reg. T. Roma n. 2/06 del 25/01/06 | Dir. resp. D. Zamperini
A  A  A  | Contatti | Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7 | Versione stampabile Versione stampabile | Informa un amico | prendi i feed e podcasting di Pillole.org
ore 10:15 | 96525821 accessi| utenti in linea: 55178