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La Cassazione sulla prova del nesso di causalita’
Inserito il 12 gennaio 2020 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente riaffermato la regola della suddivisione dell'onere probatorio nell'ambito della responsabilità sanitaria: Il danneggiato non deve dimostrare la colpa del medico, ma deve comunque dimostrare il nesso di causalita’.
(Cass. N. 6593/2019).

L’ erede di un paziente deceduto aveva iniziato una causa giudiziaria ove pero’, in primo e secondo grado, la richiesta era stata rigettata.
Si era percio’ rivolta alla Cassazione sostenendo che non fossero stati "correttamente invocato ed applicato i principi giuridici in materia di responsabilità contrattuale medica".

A suo parere la sentenza di primo grado aveva "ingiustamente addossato al paziente-creditore, anziché al danneggiante, la prova del nesso causale" e che poi la Corte, confermando la pronuncia, aveva omesso di spiegare "perché sarebbe conforme al diritto in materia l'avere il Tribunale erroneamente onerato il danneggiato della prova certa dell'inadempimento qualificato".

Va detto che con riferimento all'onere della prova - in ambito della responsabilità medica - spetta all'attore, paziente danneggiato, dimostrare con qualsiasi mezzo di prova l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui si richiede il risarcimento. Cio’ va assolto dimostrando che la condotta del sanitario e’ stata, secondo il criterio del "piu’ probabile che non", causa o concausa del danno subito; se invece non risulta provato il nesso tra condotta ed evento essendo rimasti ampi margini di incertezza, la domanda deve essere rigettata.
Infatti, sottolinea la Cassazione, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva si’ l’ attore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento (cfr., ex multis, Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 29315/2017).

In sintesi, dunque spetta al paziente provare il nesso eziologico tra evento lesivo e condotta posta in essere dai sanitari mentre spetta ai sanitari l'onere di provare che la prestazione sia stata esattamente adempiuta.

Daniele Zamperini

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