vai alla home introduttiva di Pillole.org
 
  Pillole 
   
 
Iscritti
Utenti: 2314
Ultimo iscritto: ValeM
Iscritti | ISCRIVITI
 
La responsabilita’ (condivisa) del medico ospedaliero
Inserito il 16 febbraio 2020 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Il danno causato dal medico ospedaliero viene ripartito al 50% tra il sanitario e la struttura. Il principio e’ stato sancito dalla Cassazione con la sentenza dell'11 novembre 2019 n. 28987.

La Cassazione Civile ha affermato il seguente importante principio di diritto, favorevole ai medici ospedalieri:
"Il risarcimento del danno causato ad un paziente in una struttura ospedaliera, anche se determinato dalla esclusiva responsabilità del medico operatore, deve essere paritariamente ripartito al 50% tra il medico e la struttura, salvo che quest'ultima non dimostri che il danno al paziente sia derivato da una condotta del sanitario improntata ad una inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal quel programma condiviso di tutela della salute".

Infatti, sottolinea la Corte, la responsabilita’ della struttura ospedaliera per fatti commessi dai medici di cui si avvale e’ regolata dall'art. 1228 del codice civile, che recita "il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro".

L'onere risarcitorio, spiega il Supremo Collegio, si ripartisce tra medico e struttura in misura paritaria in forza del principio generale dettato dagli articoli 1298 e 2055 del codice civile.

L'unico modo per la struttura di esimersi dall’ onere risarcitorio del 50% consiste nel dimostrare non solo la responsabilità esclusiva del medico, ma anche che il danno al paziente sia derivato da una condotta del medico improntata ad una "inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza dal quel programma condiviso di tutela della salute", ovvero ad una condotta del sanitario "del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità…straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile".

Sara’ molto difficile per le strutture dimostrare tale circostanza in giudizio trattandosi di casi estremi.

L’ innovazione di questa sentenza appare evidente se si considera la situazione precedente, allorche’ si affermava che alla struttura ospedaliera bastasse dimostrare la colpa esclusiva del medico per andare totalmente esente da responsabilita’.

Sara’ notevole l’ impatto sia sulle strutture sanitarie che sui medici ospedalieri e sulle coperture assicurative di entrambi.

Infatti, in base al nuovo principio, i medici in caso di danno cagionato al paziente per violazione delle leges artis della professione, anche in casa di colpa grave e di rivalsa da parte dell’ Ospedale, saranno tenuti, nella stragrande maggioranza dei casi, a rivalere la struttura solo nella misura del 50%, a parte quei casi marginali e difficilmente riscontrabili nelle normali pratiche mediche.

Daniele Zamperini
[b]

Letto : 24958 | Torna indietro | Stampa la Pillola | Stampa la Pillola in pdf | Converti in XML
 
© Pillole.org 2004-2024 | Disclaimer | Reg. T. Roma n. 2/06 del 25/01/06 | Dir. resp. D. Zamperini
A  A  A  | Contatti | Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7 | Versione stampabile Versione stampabile | Informa un amico | prendi i feed e podcasting di Pillole.org
ore 12:25 | 96529419 accessi| utenti in linea: 60809