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Assicurazione per l’ auto familiare uguale per tutti
Inserito il 23 febbraio 2020 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Deve essere applicata la stessa classe di merito, quella piu’ favorevole, a tutti i veicoli della famiglia indipendentemente dalla tipologia, applicabile anche in fase di rinnovo (D.L. 124/2019)

Tutti i veicoli della famiglia, indipendentemente dalla tipologia, avranno la stessa classe di merito, quella più favorevole, e dunque più bassa, tra i veicoli posseduti.
La norma diventa operativa a seguito della conversione in legge del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019), dal 16 febbraio 2020.
Le novità relative all'assegnazione delle classi di merito sono previste dall'art. 55-bis del decreto fiscale che ha modificato il comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) in materia di fruizione della classe di merito più favorevole.

Era gia’ prevista una simile possibilità, ma con alcune limitazioni, in particolare legate alla tipologia del veicolo e alle nuove stipulazioni, che invece vengono meno in base alla nuova normativa: il nuovo comma 4-bis assicura che il beneficio della classe di merito più favorevole si applichi a qualsiasi ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia rispetto a quello già assicurato o da assicurare.

Pertanto, le compagnie saranno obbligate ad assegnare all'ulteriore veicolo che si assicura, la classe di merito risultante dall'attestato di rischio conseguito da un altro veicolo del nucleo familiare già assicurato in precedenza. L’ obbligo non scatterra’ solo per i nuovi contratti, poiché la legge ora prevede che venga garantita, anche in sede di rinnovo, la possibilità di assicurare più veicoli alla classe di merito più favorevole risultante dall'attestato di rischio in loro possesso.
L'assicurazione non potrà, dunque, assegnare al contratto relativo a un ulteriore veicolo una classe di merito più sfavorevole, rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, purché la persona fisica interessata al rinnovo non sia responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni.

Per i contratti stipulati anteriormente al decreto in esame le disposizioni si applicheranno in sede di rinnovo dei medesimi contratti.
Il rinvio dell’ applicazione della norma e’ motivato dalla necessita’ di adeguare i sistemi informatici delle Societa’ Assicurative.

Daniele Zamperini

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