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Covid: autocertificazione falsa non e' reato penale
Inserito il 04 aprile 2021 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

I DPCM sono fonti secondarie che non possono limitare la libertà personale. Non essendo atti di legge chi scrive il falso nell’ nell'autocertificazione non commette reato. (Gip del tribunale di Reggio Emilia n. 54/2021).
I DPCM, essendo fonti regolamentari di secondo grado, non possono limitare la libertà, per cui il giudice deve disapplicare l'atto illegittimo

La vicenda
Due persone avevano giustificato l’ uscita dall’abitazione di residenza adducendo e attestando sul modulo di autocertificazione di essersi recati in Ospedale, cosa che risulto’ non vera.
Il P.M. chiese la condanna penale dei due soggetti con l’ accusa di falso ideologico del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).
Il GIP respingeva la richiesta del PM per diverse ragioni.

Primo aspetto: siccome l’ autocertificazione era previsto dal DPCM datato 08.03.2020 che limita e vieta lo spostamento delle persone tra i territori in esso indicati, per il GIP era illegittimo in quanto sostanzialmente obbligava alla permanenza domiciliare, misura che e’ irrogata unicamente dal giudice in presenza di determinati presupposti di legge.
Inoltre l'art. 13 della Costituzione prevede che "le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge."
Un DPCM, quindi, non può limitare la libertà personale perché norma regolamentare di grado secondario e non atto normativo con forza di legge.

Di conseguenza non è necessario che il giudice sollevi questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 13 Costituzione da parte dei DPCM ma deve limitarsi a disapplicarlo.

Ne consegue che, se il giudice ha il potere - dovere di disapplicare la norma secondaria, ovvero il DPCM, la condotta di falso non è punibile perché la condotta non può essere considerata antigiuridica.
Il GIP quindi conclude quindi nel senso che: "siccome, nella specie, è costituzionalmente illegittima, e va dunque disapplicata, la norma giuridica contenuta nel DPCM che impone va la compilazione e sottoscrizione della autocertificazione, il falso ideologico contenuto in tale atto è, necessariamente, innocuo; dunque, la richiesta di decreto penale non può trovare accoglimento."

Commento personale
Da cittadino qualunque, digiuno delle sottigliezze giuridiche, mi chiedo pero’ se la condotta, non penalmente sanzionabile, lo sia ancora invece dal punto di vista amministrativo, vista la salata multa prevista. E cosa ne penseranno i gradi di giudizio superiori? Confermeranno? Chi vivra’ vedra’…

Daniele Zamperini

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