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La posizione di garanzia del medico
Inserito il 30 gennaio 2022 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Anche un partecipante occasionale all’ intervento assume una posizione di garanzia verso il paziente, anche se non assunta con atto formale, e ne deve rispondere.
(Cass. 28316/2020)

I fatti:
Un medico pneumologo, avendo notato un peggioramento delle condizioni di salute di un suo paziente affetto da empiema pleurico e focolaio bronco-pneumonico destro, aveva chiesto il parere dei colleghi chirurghi, che avevano eseguito una toracentesi praticandola però sul polmone sano e cagionando così il decesso dell'uomo.

Lo pneumologo, per facilitare le manovre operatorie, aveva aiutato i chirurghi sorreggendo il paziente durante l'intervento per fargli mantenere un'idonea posizione. In questo modo, secondo i giudici, il medico ha assunto una posizione di garanzia nei confronti dell'assistito, sia quale pneumologo che quale partecipante all'intervento chirurgico e, per tale motivo, è stato chiamato a rispondere penalmente dell’ errore e del decesso conseguente.

Il fatto che l’ intervento fosse praticato da altri medici titolari di altrettante posizioni di garanzia, non cambiava la circostanza che anche lo pneumologo fosse corresponsabile.
"Qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela finché non si sia esaurito il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia".

Infatti, secondo la Cassazione, la posizione di garanzia del medico si manifesta attraverso un obbligo di protezione da rischi che mettano a repentaglio la salute del paziente da ogni rischio che la metta a repentaglio;
un obbligo di controllo e sorveglianza teso a neutralizzare le fonti di pericolo che minacciano il bene protetto.

Su questa base i magistrati concludono che il ruolo protettivo del medico può derivare anche solo da una situazione di fatto, anche se privo di formale accettazione, ma sia sufficiente un atto di determinazione volontaria che genera un dovere di intervento impeditivo dell'evento dannoso.

In sostanza, occorre superare la concezione meramente formale della posizione di garanzia assunta dal sanitario e non limitarsi, quindi, a ritenerla sussistente solo in presenza di una formale investitura.

Commento personale:
Il principio enunciato, seppure astrattamente condivisibile e forse corretto nel caso specifico, puo’ portare problemi imprevisti se applicato universalmente e troppo rigidamente. L’ opera del medico (il “vero” medico) e’ basata per la maggior parte su altruismo, buona volonta’, desiderio di aiutare; cosa succederebbe se questi impulsi venissero soffocati o condizionati dal timore di essere coinvolti in casi in cui alla buona volonta’ si risponde con una denuncia?
Non prevedo una buona evoluzione …

Daniele Zamperini

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