vai alla home introduttiva di Pillole.org
 
  Pillole 
   
 
Iscritti
Utenti: 2314
Ultimo iscritto: ValeM
Iscritti | ISCRIVITI
 
Obblighi e sanzioni per chi non comunica la pec
Inserito il 22 marzo 2022 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Il D.L. Semplificazioni obbliga i professionisti a comunicare il domicilio digitale a ordini o collegi. Chi non ottempera rischia la sospensione dall'albo. Previste sanzioni anche per collegi e ordini.

Il decreto legge n. 76/2020, noto come D.L. "Semplificazioni", ha recato all'art. 37 importanti "disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti".
Il testo, poi convertito in legge, prevede conseguenze rilevanti per i professionisti che non rispettino l'obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale rispettivamente a ordini e collegi di appartenenza e al registro delle imprese.

La norma aggiorna in più punti l'articolo 16 del D.L. n. 185/2008 (L. n. 2/2009) al fine di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra i professionisti e le pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005).
In particolare, il D.L. semplificazioni stabilisce appunto che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato dovranno comunicare il domicilio digitale ai rispettivi ordini o collegi i quali dovranno pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e la relativa pec.


Fanno eccezione alcune professioni (revisori legali e le società di revisione legale) che godono di percorsi alternativi.
La riforma operata dal D.L. semplificazioni prevede anche sanzioni nei confronti di coloro che non rispetteranno le disposizioni inerenti l'obbligo di comunicazione.
In particolare, il professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di appartenenza sarà obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza e, in mancanza di ottemperanza, verra’ sanzionato dall’Ordine di appartenenza con la sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
Gli Ordini saranno obbligati a rispettare le disposizioni della legge in quanto, in caso di omessa pubblicazione dell'elenco riservato, o rifiuto reiterato di ottemperare agli obblighi loro attribuiti si puo’ arrivare fino allo scioglimento e al commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.

Alcuni Ordini hanno recentemente sollecitato gli iscritti a comunicare il loro indirizzo PEC: e’ molto importante percio’ che i ritardatari provvedano al piu’ presto.

Daniele Zamperini

Letto : 39897 | Torna indietro | Stampa la Pillola | Stampa la Pillola in pdf | Converti in XML
 
© Pillole.org 2004-2024 | Disclaimer | Reg. T. Roma n. 2/06 del 25/01/06 | Dir. resp. D. Zamperini
A  A  A  | Contatti | Realizzato con ASP-Nuke 2.0.7 | Versione stampabile Versione stampabile | Informa un amico | prendi i feed e podcasting di Pillole.org
ore 03:29 | 97351764 accessi| utenti in linea: 41243