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Anche il bacio sulla guancia puo’ essere violenza sessuale
Inserito il 24 aprile 2022 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Se la volonta’ della vittima viene lesa o forzata anche un semplice bacio sulla guancia puo’ costituire violenza sessuale anche se non indirizzato a zone erogene. (Cass. 6158/2021)

Un uomo aveva costretto una donna, con la forza, a subire un indesiderato bacio indirizzato alla guancia.

Il Tibunale lo aveva condannato per violenza sessuale, reato contemplato dall'art. 609 bis c.p, che così dispone "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi."

La Corte d'Appello confermava la condanna di primo grado.

L’uomo ricorreva in Cassazione contestando l’ interpretazione aggressiva data ai fatti:
Per prima cosa precisava di essersi limitato a baciare sulla guancia la vittima, che non aveva mostrato alcun fastidio; la donna aveva probabilmente frainteso la cosa perche’, nell’ aiutarla a sistemare il rivestimento interno dei sedili dell'automobile, le aveva sfiorato, senza alcun dolo, il seno.
Secondo l’ imputato i due gesti, interpretati come collegati ad un comportamento sessualmente aggressivo, erano del tutto estranei a finalita’ erotiche.

La Corte di Cassazione respingeva tutti i motivi del ricorso.

Gli Ermellini li dichiaravano inammissibili perché i giudici di merito avevano ricostruito i fatti in modo logico e coerente, sottolineando la repentinità del bacio sulla guancia accompagnato anche da complimenti incompatibili con i "gesti inavvertiti e casuali" dichiarati dall'imputato.
La qualificazione del bacio come atto privo di valenza erotica non era quindi compatibile con il requisito di casualita’ e di innocenza, proprio per le modalità con cui è stato dato.

La Cassazione ha dichiarato chiaramente che: "in tema di reati sessuali, il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima."

Attenzione, quindi, a non spingere le effusioni troppo in la’, specialmente se non gradite…!

Daniele Zamperini

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