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Il medico non vede la frattura: c’e’ colpa grave
Inserito il 08 dicembre 2022 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  



Anche se il medico non è tenuto a rispettare linee guida quando svolge una mansione esecutiva, qualora debba fare una diagnosi non e’ esclusa la punibilita’ se provoca lesioni al paziente. Il mancato riscontro di una frattura che invece e’ visibile costituisce colpa grave, escludendosi la non punibilita’ conseguente al riconoscimente di colpa lieve
(Cass. 9701/2022)

I fatti:
Un paziente riportava una frattura composta all’ avambraccio. Tale frattura non era stata individuata alla radiografia per cui il paziente era stato dimesso senza immobilizzazione con conseguente scomposizione della frattura stessa, che doveva essere operata con impianto di un chiodo.

Il medico veniva citato in giudizio e giudicato colpevole di lesioni colpose dai giudici di merito, sia in primo che in secondo grado. I giudici concordavano che, se anche l’ errore non aveva comportato un aumento del tempo di guarigione, tuttavia l'errore del medico aveva comportato il dolore derivato dalla scomposizione della frattura e il disturbo dell'intervento chirurgico e dell'impianto del chiodo.

Il medico ricorreva in Cassazione contestando, in sostanza, che da parte sua non ci fosse violazione di linee-guida (inesistenti nel caso specifico) e che, essendo le radiografie di scarsa qualita’, si potesse invocare la colpa lieve, che farebbe venir meno la punibilita’.
Lamentava anche che i giudici di merito non avessero disposto una CTU.


La Cassazione respingeva le argomentazioni:
Riteneva doversi escludere la colpa lieve in quanto non si trattava di un errore di esecuzione, ma di diagnosi, cioe’ nella errata lettura della radiografia da parte del radiologo, che non individuava una rima di frattura che invece era visibile; cio’ era causato da disattenzione o imperizia che andavano qualificate come gravi.

Per quanto riguardava la mancata effettuazione della CTU la Cassazione ribadiva quanto gia’ enunciato in precedenti sentenze: che: "La mancata effettuazione di un accertamento peritale … non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice".


Daniele Zamperini

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