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DESTINAZIONE D'USO IMMOBILI AD USO STUDIO O AMBULATORIO MEDICO
Inserito il 30 novembre 1999 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

APPENDICE NORMATIVA
Ricerche ed elaborazione di D. Zamperini


Due gli aspetti da considerare:

Distinzione tra studio medico e ambulatorio, ai fini della normativa generale
Distinzione dei casi particolari (riguardanti TUTTI gli ambulatori ma talvolta anche gli studi) ai fini catastali
E' fondamentale la distinzione tra "Studio medico" e "Ambulatorio" o "Poliambulatorio".Questo perche' la tendenza all' aggregazione di piu' medici al fine di risparmio sulle spese di gestione (o per l' attuazione di forme di medicina di gruppo previste anche dalle varie Convenzioni) provoca spesso difformi interpretazioni e contenziosi importanti sia con le ASL che con altri soggetti (Comuni, amministrazioni condominiali ecc.).
L' Ambulatorio soggiace infatti a precisi obblighi di legge a cui sfugge invece lo studio. Molti regolamenti condominiali inoltre vietano l' apertura di Ambulatori mentre non vietano i semplici studi professionali.
Dalle ricerche effettuate presso i nostri archivi sono risultate pochissime ma importanti fonti normative al riguardo:
Definizione di Ambulatorio
D.P.R. 121/1961: " Sono ambulatori gli istituti aventi individualita' e organizzazione propria e autonoma e che quindi non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la sua professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purche' siano diretti da medici. Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione [e al pagamento dei relativi tributi, n.d.r.] i gabinetti personali e privati in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione".
Art. 193-194 R.D. 27/7/34 n. 1265 T.U.LL.SS. : Lo studio medico soggiace al nulla osta delle autorita' (prima d'ora del Sindaco, ora delle ASL) che ne devono accertare l' idoneita' .
Deve essere in particolare accertata l' agibilita'.Non si deve confondere l' agibilita' con l'abitabilita' (che e' idoneita' all' abitarvi). Infatti un locale accatastato come negozio puo' essere agibile ma non abitabile, mentre un appartamento (abitabile) dovrebbe essere sempre agibile.
Circ. n. 77 del 15/4/68 del Min. Sanita' precisa che NON sono da considerare ambulatori soggetti ad autorizzazione " i locali comunemente destinati all' esercizio professionale dei singoli medici, anche se posti in localita' diversa dalla propria abitazione privata e anche se destinati all' esercizio professionale di piu' medici".
[Ne deriva che anche l' esercizio della medicina di gruppo non determina mutamento della disciplina giuridica, che resta quella degli studi privati.La distinzione tra "studio" e "ambulatorio" non discende direttamente dalla natura dell' attivita' ma:

dall' esigenza di tutelare la salute pubblica quando il titolare sia soggetto diverso dal medico
dal fatto che l' ambulatorio e' "aperto al pubblico" mentre lo studio e' aperto, tipicamente, alla sola clientela professionale. Si tratta di un aspetto assai importante, che comporta spesso una distinzione caso per caso. Circa il problema delle categorie catastali, come rilevato dal dott. Pinci, in tali casi l' attivita' specialistica e "aperta al pubblico" viene considerata preponderante e richiede l' obbligo di accatastamento in cat. A/10.
l' ambulatorio inoltre e' caratterizzato da una struttura amministrativa e tecnica "centralizzata" e "coordinata" tra i vari soggetti che ivi esercitano.
Lo studio non e' dotato di particolari attrezzature che, se presenti, lo qualificherebbero invece come ambulatorio (attrezzature per analisi cliniche o FKT aperte al pubblico ecc.).

In qualche caso percio' anche lo studio professionale puo' soggiacere ad alcune normative tipiche degli ambulatori (laboratori di analisi o di radiologia aperti al pubblico, studi polispecialistici "coordinati" e "centralizzati" amministrativamente e/o organizzativamente). Tali casi possono riguardare il Medico di Famiglia convenzionato solo nel caso che situi il suo studio presso una struttura consimile.].
Tutto cio' e' valido a meno che non esistano normative locali in proposito. Nelle nostre ricerche e' risultato:
Emilia-Romagna:

L.R. 8/1/80 n.2e L.R. n. 10 del 1/4/85 " Per poliambulatorio si intendono tutti i servizi e presidi aperti al pubblico… ove si dia luogo, da parte di piu' sanitari, all' erogazione ambulatoriale di molteplici prestazioni rientranti nell' ambito di diverse specialita'".

Circ. Reg. n. 28 del 28/7/86 "… Il disposto dell' art. 6 [L.R. citata n.d.r.] che definisce il presidio privato "poliambulatorio" non sembra porre problemi interpretativi in quanto l' esistenza della struttura poliambulatoriale ha come presupposto la coesistenza contemporanea dei seguenti elementi:

1.Esercizio professionale da parte di piu' sanitari (almeno due).
2.Erogazione di una molteplicita' di prestazioni collegate alle varie specialita' esercitate ed inserite all' interno di un contesto organizzativo unitario per l' intera struttura tale da determinare verso l' esterno autonoma rilevanza all' attivita' poliambulatoriale nel suo complesso e non a quella del singolo specialista.
3.Titolarita' della struttura in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica).
La mancanza delle caratteristiche sopra evidenziate, comportando all' esterno della struttura la rilevanza dell' attivita' personale del singolo specialista determinata per di piu' dall' assenza del contesto organizzativo unitario per tutta la struttura, fa si' che non ci si trovi di fronte ad un poliambulatorio ma in presenza di attivita' sanitarie esercitate in forma associata, non soggette, in quanto tali, a regime autorizzatorio".
(Riassumendo: studio aperto solo a privata clientela a priva di speciali attrezzature o di organizzazione complessa e centralizzata: studio professionale; struttra aperta al pubblico che presenti contemporaneamente le 3 condizioni citate dalla circolare: Ambulatorio o poliambulatorio.).

Veneto:

Occorre chiedere il cambiamento di destinazione d' uso dello studio solo se intervengono mutamenti sostanziali. (L. R: 2/5/80 art. 94: "per mutamenti sostanziali si intendono quelli riguardanti almeno il 50% della superficie utile di calpestio o comunque comportanti attivita' nocive o l' esercizio di attivita' alberghiere").

Spunti e preziose informazioni da:
-Vittorio Angelini: FIMMG, "Bollettino dell' Emilia Romagna"
-B. Gorini: Bollettino O.P.M. di Treviso 1995

DATA L' IMPORTANZA DELLA MATERIA SAREMO GRATI A CHI VOLESSE SEGNALARCI ALTRE NORMATIVE ESISTENTI, ANCHE E SOPRATTUTTO REGIONALI O EVENTUALI NOSTRE IMPRECISIONI. I CONTRIBUTI PIU' IMPORTANTI SARANNO PUBBLICATI CON IL NOME DEL COLLABORATORE.

(D. Zamperini)

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