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Registrazioni nascoste: lecite per difendere un diritto
Inserito il 13 giugno 2025 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La Cassazione ha ribadito quanto gia’ era stato precedentemente affermato in altre occasioni: il diritto di difesa dell’interessato prevale sul diritto alla riservatezza della persona registrata. Necessarie pero’ alcune avvertenze (Cass. n. 5844/25 e links in fondo all’ articolo).

I fatti:
un medico aveva registrato nascostamente una conversasione intercorsa con un proprio collega e l’ aveva utilizzata in un procedimento penale in cui era imputato. Per tale evento pero’ era finito sotto procedimento disciplinare.

A seguito di tale procedimento il medico era stato sanzionato per violazione dei doveri di rispetto e fiducia tra colleghi in quanto l’ organo disciplinare riteneva che il fatto integrasse un comportamento scorretto e lesivo del rapporto fiduciario tra colleghi, e che violasse il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”) in quanto il trattamento dei dati personali era avvenuto senza il consenso dell’interessato.

Il medico proponeva ricorso in Cassazione.

La Corte ha annullato la decisione della Commissione disciplinare, ritenendo lecita tale registrazione in quanto necessaria per far valere un diritto in sede giudiziaria, così come previsto dalla normativa (e come gia’ sentenziato in precedenti occasioni, riportate in bibliografia.

Va sottolineato che la registrazione deve essere effettuata solo per la tutela di un diritto (soprattutto in sede giudiziaria) e per il periodo di tempo strettamente necessario.
In tal caso, come precedentemente stabilito, la registrazione nascosta fatta da uno dei presenti non necessita di consenso da parte degli altri partecipanti.

Sono illecite, perseguibili in sede civile o penale, le registrazioni effettuate per fini diversi o da persone non partecipanti alla conversazione.

Questi principi valgono sia in ambito di lavoro subordinato che nei giudizi disciplinari professionali, in quanto il diritto di difesa dell’interessato prevale sul diritto alla riservatezza della persona registrata.

Daniele Zamperini

http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=2672
http://www.scienzaeprofessione.it/public/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=1377
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/registrazione-conversazione-colleghi-non-c-e-violazione-privacy-se-necessario-difesa-AHyiunx

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