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Schema riepilogativo sulla prescrivibilità dei farmaci nel S.S.N
Inserito il 30 giugno 2000 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  



Durante il penultimo incontro di aggiornamento dei MMG dell'ASS 4 Medio Friuli, che come argomento aveva "La gestione delle nuove esenzioni dal ticket per patologia" si è dibattuto vivacemente sulla problematica inerente la prescrizione dei farmaci.
Ne è risultato un quadro abbastanza confuso e, nel complesso, discretamente disomogeneo, quale risultato di una conoscenza normativa, a mia avviso, non ottimale e di una esposizione non lineare.
La problematica, inoltre, ricompare periodicamente anche nelle piu' diffuse mailing list mediche, come ad esempio in MIR, con la necessità quindi di ribadire gli stessi concetti più volte. Pertanto, nell'intento di fornire una guida rapida ed aggiornata, ho stilato le seguenti indicazioni, successivamente riportate in modo tabellare con richiamo della normativa.

Un farmaco può essere prescritto ad un paziente per una indicazione che può o meno essere contemplata dalla scheda tecnica del farmaco stesso, a seconda delle situazioni e con diverse modalita'.

1. Se la scheda tecnica non contempla l'indicazione per la quale il farmaco viene proposto, esso non può essere prescritto a quel paziente a meno che il "medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione e purchè tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale"; in questo caso il paziente stesso deve essere informato e deve rilasciare il suo consenso informato (legge 94/98, articolo 3, comma 2). In nessun caso il farmaco può essere prescritto a carico del SSN (legge 94/98, articolo 3, comma 4). Unica deroga a questa normativa è quella riguardante i "farmaci innovativi" (legge 648/96, articolo 1, comma 4), la cui prescrizione è comunque riservata a centri specialistici.

2. Se la scheda tecnica contempla l'indicazione per la quale il farmaco viene proposto, esso è prescrivibile a carico del SSN se farmaco di fascia A o B (tenendo comunque conto di eventuali "note" CUF limitative) e prescrivibile su "ricetta personale" se di fascia C (o di fascia A o B con "nota" CUF che ne impedisca la prescrizione in quel determinato caso in quanto non rientrante nei parametri).
I farmaci prescrivibili a carico del SSN sono inoltre soggetti alla possibilità di multiprescrizione ed esenzione ticket, nel caso vengano prescritti a pazienti titolari di esenzione per patologia.
I pazienti titolari di esenzione per patologia ai sensi della vecchia normativa (Decreto Ministero della Sanità 1.2.91e successive integrazioni) hanno diritto alla multiprescizione dei farmaci espressamente contemplati dall'esenzione per patologia stessa (massimo 6 scatole per un massimo di 3 mesi di terapia), per i quali sono anche esenti ticket - (in Friuli-Venezia Giulia la normativa prevede la sola barratura della A).
I pazienti titolari di esenzione per patologia ai sensi della nuova normativa (Decreto Ministero della Sanità 28.5.99) hanno diritto alla multiprescrizione (massimo 6 scatole) per tutti i farmaci destinati al trattamento delle patologie per le quali il paziente ha l'esenzione (decreto legislativo 124/98, articolo 3, comma 9). I farmaci di classe A sono anche esenti ticket, quelli di fascia B non sono invece esenti ticket (per ovviare all'inghippo, in Friuli-Venezia Giulia la normativa prevede la barratura della A e l'indicazione del codice di esenzione in caso di farmaci di fascia A, la sola indicazione del codice di esenzione in caso di farmaci di fascia B). Altre Regioni seguono modalita' di compilazione ricetta differenti.
(di Marco Venuti)



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