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Norme deontologiche per la presenza su Internet dei singoli medici
Inserito il 30 luglio 2000 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  



L' O.M. di Firenze, in ottemperanza ad una circolare della FNOMCeO, ha pubblicato, forse prima in Italia, le norme deontologiche che devono regolare i siti Internet dei Medici. Altre province hanno espresso pareri in merito ma, data la particolare esaustivita' e precisione, puo' essere presa a modello generale. Tale normativa e' vincolante per la sola Provincia di Firenze ma, proprio per le sue caratteristiche, potrebbe servire da guida "cautelativa" anche per i colleghi di altre province.
Si pubblica il testo integrale dell' Allegato "A" riguardante i singoli professionisti, gentilmente inviato da Luca Puccetti, MdF a Pisa.

"Il medico o l’odontoiatra deve innanzitutto indicare nella home-page del sito presso quale Ordine provinciale e’ iscritto ed il relativo numero di iscrizione nell’Albo.
Il medico o l’odontoiatra possono indicare tutto cio’ che e’ consentito dalla Legge sulla pubblicita’ sanitaria (art. 1 L. 175/92).
Il medico o l’odontoiatra puo’ presentare un proprio curriculum professionale, nel quale indichi, ad esempio, gli estremi dei titoli accademici conseguiti (laurea, abilitazione, specializzazione, libera docenza). Puo’ anche indicare l’attuale e le precedenti esperienze lavorative (es.: e’ stato dal …. al …. primario del reparto di …. presso l’Ospedale di ....). Puo’ infine indicare ulteriori elementi circa il suo iter formativo e professionale che comunque abbiano carattere di certezza obiettivita’ e verificabilita’. Allo stato attuale della normativa, non e’ consentito indicare la pratica di medicine non convenzionali, in attesa di una regolamentazione specifica della materia.
Il sito, nello spirito di una corretta e doverosa informazione all’utenza, deve contenere indicazioni esaustive in merito alle modalita’ organizzative dell’attivita’ professionale. A titolo esemplificativo, cio’ si sostanzia nell’indicazione degli orari di accesso allo studio, delle modalita’ di prenotazione delle visite, della eventuale presenza di personale ausiliario, dello svolgimento delle visite domiciliari, ecc.
Il sito puo’ contenere pagine dedicate all’educazione sanitaria, anche corredate di immagini, in relazione alla specifica professionalita’ del medico o dell’odontoiatra.
Il medico o l’odontoiatra possono anche fornire consulenze agli utenti tramite e-mail, con l’avvertenza che una consulenza via e-mail non puo’ considerarsi in alcun modo sostitutiva della visita medica, che, scientificamente, rappresenta il solo strumento diagnostico. In proposito e’ necessario che nel sito compaia chiaramente apposito avviso che puo’ avere il seguente tenore:
"Per doverosa informazione, si ricorda che la visita medica effettuata dal proprio medico abituale rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico. I consigli forniti in questo sito devono essere intesi semplicemente come suggerimenti di comportamento".
Il medico e l’odontoiatra possono riportare sul sito le tariffe da loro praticate nell’esercizio della professione, fermo restando l’obbligo del rispetto del tariffario di cui al DPR del 17/02/1992.
Nel caso in cui il medico o l’odontoiatra sia convenzionato con una associazione di mutualita’ volontaria, ne puo’ dare informazione al pubblico.
E’ naturalmente possibile, per i medici o gli odontoiatri, partecipare via Internet a forum di discussione su argomenti sanitari che si svolgono fra i medici. Se invece il forum e’ libero (accessibile da chiunque), il medico che vi partecipa in qualita’ di "relatore" deve pretendere che il soggetto che ospita il forum abbia cura di avvertire l’utenza che la consulenza telematica non sostituisce la tradizionale visita medica (magari utilizzando la formula di avviso citata sopra)".


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