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E' lecito far pagare il modulo ISTAT di denuncia di morte ?

Data : 28 agosto 2004
Autore : admin

Pagina: 1 - I riferimenti normativi

Due sono le norme invocate in questi casi, apparentemente in opposizione tra di loro:

- La prima norma e' il Regio Decreto 1265/34 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) che prevede all' art. 103:
"Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati a denunciare al sindaco le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso...".
Tale articolo, include poi l' obbligo di altre denunce, quali la nascita di infanti deformi o i casi di interesse per la sanita' pubblica.

- La seconda norma e' quella contenuta nel DPR 28 novembre 2003, che all' art. 1 comma 2 indica come non gratuite le " certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, con esclusione delle: 1) certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell'ambito scolastico... 2) certificazioni di idoneita' di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche; 3) certificazioni di idoneita' all'affidamento e all'adozione di minori... 4) certificazioni di idoneita' al servizio civile fino all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.".



Pagina: 2 - Le opposte interpretrazioni

Dal combinato di queste due norme, sono sorte due difformi interpretazioni:

Per la gratuita': Le "certificazioni" rilasciate dal medico in occasione di un decesso, sono in realta' delle "denunce obbligatorie per legge", in modo analogo alle denunce di malattie infettive, e come tali non sono soggette a pagamento da parte del paziente.

Per l' onerosita': Le certificazioni suddette non sono elencate tra quelle gratuite, per cui sono a pagamento. Il DPR 28/11/2003 pone espressamente a pagamento anche le certificazioni richieste da disposizioni di legge.

Queste opposte interpretazioni hanno causato molta confusione tra i medici: le stesse Organizzazioni Sindacali hanno diffuso interpretazioni difformi nelle diverse Province.

A nostro motivato parere, l' interpretazione esatta e' quella che sostiene la gratuita' della prestazione, per i seguenti motivi:

Primo motivo: Il Regio Decreto usa espressamente il termine "denuncia"; le denunce sanitarie, benche' possano contenere alcuni elementi "certificativi", costituiscono un settore diverso da quello delle certificazioni richieste dal paziente e rilasciate allo stesso: e' a queste ultime che fa riferimento il DPR del 2003.
Per le "denunce", invece, la finalita' essenziale (compito affidato dalla legge e non richiesto dall' assistito) e' quella di informare le Autorita' che si e' verificato un evento interessante la Societa' (in questo caso un decesso, e i motivi che lo hanno causato). Numerose sono infatti altre fattispecie di denunce che, per ammissione generale, restano gratuite e non vengono prese in considerazione dal DPR del 2003: le denunce di malattie infettive, i referti e i rapporti che il medico deve inoltrare alla Pubblica Sicurezza in caso di delitti, ecc. Il committente di queste prestazioni e' infatti lo Stato, e non il paziente stesso.

Arriviamo quindi al secondo motivo, il piu' importante: La legge stabilisce che la denuncia di morte (ma vale anche per le altre denunce) deve essere inoltrata dal medico alle Autorita', in un rapporto diretto che per nulla riguarda il defunto o i suoi eredi.

In altre parole, il defunto, pur essendo l' "oggetto" della denuncia, non e' il "cliente"; il "destinatario-cliente", invece, in base alla normativa, viene ad essere l' Autorita' Sanitaria.

Si tratta di una situazione simile a quella che si verifica nell' ambito del SSN: il pagante non e' lo stesso che riceve la prestazione. Il medico presta la sua opera (anche a fini certificativi) al paziente, ma non viene da lui pagato, bensi' dallo Stato, che e' il "committente" della prestazione.
Il fatto che il medico inoltri generalmente la documentazione di morte attraverso intermediari (quali l' Agenzia funebre o i familiari) e' solo un elemento di comodita', in quanto, a norma della legge, tale obbligo viene posto a suo carico, diretto ed esclusivo; qualora per ipotesi non vi fosse nessuno che volesse accollarsi tale incarico, il Sanitario resterebbe comunque gravato dall' obbligo di provvedere di persona.
Doppiamente illegittima, a questo punto, apparirebbe la pretesa di pagamento verso terzi totalmente estranei ad ogni rapporto col medico, quali le Agenzie Funebri.



Pagina: 3 - casi particolari

La complessita' delle situazioni puo' comportare tuttavia una serie di casi particolari:

- Puo' esserci differenza, ai fini del pagamento, tra la certificazione di "constatazione decesso" e il "modulo ISTAT"?
Riteniamo di no, in quanto entrambe le prestazioni fanno parte della procedura stabilita per la comunicazione alle Autorita' Sanitarie del decesso di un assistito.

- Esistono casi nei quali il pagamento di una tale prestazione sia lecito?
Riteniamo di si':
Nel caso ad esempio in cui il "medico curante" chiamato a constatare il decesso e a stendere la documentazione obbligatoria non sia il Medico di Famiglia ma un Sanitario privato, questi ha diritto di chiedere il pagamento della prestazione sanitaria (accesso al domicilio e visita medica) ma non il pagamento delle certificazioni.
Nel caso che venga chiamato il Medico di Famiglia in orario notturno o festivo, anch' egli, operando in tal caso come "privato" puo' lecitamente chiedere il pagamento della prestazione medica (e non di quella burocratica).
Daniele Zamperini




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