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Esenti da IVA le professioni sanitarie

Categoria : professione
Data : 30 settembre 2002
Autore : admin

Intestazione :



Testo :

Il decreto del Ministero della Salute, 17/05/2002 (G.U. 189 del 13/08/02) che individua le prestazioni sanitarie esenti da IVA, ha ampliato la platea dei contribuenti esenti da questa imposta. Infatti, ribadendo che le prestazioni esenti devono essere quelle finalizzate alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona, tenendo conto dell' entrata a regime dei diplomi abilitanti all' esercizio delle professioni sanitarie, ha decretato che siano esenti da IVA i biologi, gli psicologi, gli odontoiatri, gli operatori elencati nel D.M. 19/3/2001 che eseguono le prestazioni elencate nei rispettivi profili professionali.
Le figure individuate in questo articolo sono, essenzialmente:
· "professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica": a) infermiere; b) ostetrica/o; c) infermiere pediatrico.
· "professioni sanitarie riabilitative" : a) podologo; b) fisioterapista; c) logopedista; d) ortottista - assistente di oftalmologia; e) terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva; f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale; h) educatore professionale.
· "Professioni tecnico sanitarie" tecnico audiometrista; tecnico sanitario di laboratorio biomedica; tecnico sanitario di radiologia medica; tecnico di neurofisiopatologia. tecnico ortopedico; tecnico audioprotesista; tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; dietista.
· "professioni tecniche della prevenzione": a) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
b) assistente sanitario.

L' esenzione dall IVA vale anche per gli stranieri sia pure extracomunitari che esercitino in Italia in base a titoli riconosciuti dal nostro ordinamento.
Daniele Zamperini



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stampato il 17/05/2024 alle ore 00:35:59