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Anche i grandi invalidi possono svolgere attivita' lavorativa

Categoria : medicina_legale
Data : 29 agosto 2003
Autore : admin

Intestazione :



Testo :

Molto spesso i medici ritengono, erroneamente, che un soggetto a cui sia stata riconosciuta un' alta percentuale di invalidita' civile non possa svolgere attivita' lavorativa (con tutte le conseguenze che ne derivino).
Questa supposizione non risponde a verita': anche gli invalidi civili totali (100%) e coloro che sono titolari di indennita' di accompagnamento possono svolgere attivita' lavorativa.
Questo perche' i parametri presi in esame sono diversi.

Infatti le persone dichiarate invalide civili al 100% possono richiedere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio (ed essere quindi avviati al lavoro), previo accertamento da parte dell’organo sanitario competente, della sussistenza di residue capacità lavorative.

Nello stesso modo risulta compatibile la concessione dell'indennità di accompagnamento con la prestazione lavorativa degli invalidi civili, dichiarati invalidi al 100%, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono autosufficienti negli atti quotidiani della vita, e quindi abbisognano di un'assistenza continua.
Infatti non e' infrequente il caso di soggetto che, pur impossibilitato a deambulare, riesca a svolgere attivita' lavorativa sedentaria, al computer o a una consolle.

Le principali normative di riferimento, non recenti ma tuttora valide, sono:

- Legge 21 novembre 1988,n. 508 (Articolo 1 comma 3): “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.”
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 gennaio 1988, n. 5 - “Iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio anche dei soggetti con invalidità del 100%”
- Circolare Ministero della Sanità Direzione Generale servizi di medicina sociale – Ufficio handicappati e volontariato 11 febbraio 1987, n. 3 - “L. 11 febbraio 1980, n.18, art.1. Compatibilità tra indennità di accompagnamento e svolgimento di attività lavorativa.”

Daniele Zamperini



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stampato il 16/05/2024 alle ore 17:16:30