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Nuove regole nella pubblica amministrazione

Categoria : professione
Data : 30 settembre 1999
Autore : admin

Intestazione :

(L. 59/97, 127/97, 191/98, Reg. attuaz. G.U. n. 275 del 24/11/98)
Bassanini



Testo :

Nel tentativo di avvicinarci sempre piu' ad uno Stato normale, sono state varate diverse norme volte a snellire i rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.),
Poiche' anche i medici sono cittadini come gli altri, puo' essere utile uno schema sintetico delle novita'.

VALIDITA' TEMPORALE DEI CERTIFICATI
Certificazioni di durata illimitata




Tutti i certificati rilasciati da P.A. attestanti stati e fatti personali non modificabili:
es:

Nascita
Morte
Titoli di studio
Certificazioni valide 6 mesi:
Quelle contenenti dati soggetti a modifiche.
es:
Residenza
Stato di famiglia
Antimafia
I certificati anagrafici scaduti restano validi con dichiarazione in calce che i dati non sono cambiati (firma NON autenticata). Dati desumibili da altri documenti:
I dati relativi a:
Generalita'
Luogo e data nascita
Cittadinanza
Stato civile
Residenza
possono essere desunti dai documenti di riconoscimento, che sostituiscono a tutti gli effetti i corrispondenti certificati.
L' ufficio ricevente (pena reato di violazione di doveri d' ufficio) dovra' acquisire agli atti una fotocopia NON autenticata del documento stesso.

QUANDO AUTENTICARE?
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICATO, NON AUTENTICATE
Nei rapporti con la P.A. in luogo dei normali certificati si puo' presentare una dichiarazione in carta semplice a firma NON autenticata per certificare:
Data e luogo di nascita
Residenza
Stato civile
Cittadinanza
Diritti civili
Stato di Famiglia
Esistenza in vita
Nascita di un figlio
Morte del coniuge
Morte di uno dei genitori
Morte di un figlio
Iscrizione in albi tenuti dalla P.A.
Posizione militare
Titolo di studio
Qualifica professionale
Titoli di specializzazione
Esami sostenuti
Titoli di abilitazione, formazione, aggiornamento, qualificazione tecnica
Situazione reddituale
Assolvimento obblighi contributivi
Cod. Fisc. e Partita IVA
Qualsiasi altro dato su pos. reddituale.
Disoccupazione
Pensionamento
Categoria di pensionamento.
Qualita' di studente, casalinga, di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore.
Vivenza a carico
Assenza condanne penali
Iscrizione (a qualsiasi titolo) ad associazioni o formaz. sociali.
La dichiarazione puo' sostituire:
Tutti i dati contenuti nei registri di stato civile.
Certificati ed estratti dei registri di stato civile e demografici richiesti dai Comuni.
Certificati ed estratti per iscrizione a scuole o Universita'
Certificati per Motorizzazione Civile.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA', AUTENTICATE




Nei rapporti con la P.A. e con i sostituti della medesima si puo' presentare una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorieta' (con firma AUTENTICATA) per attestare:


Stati, fatti e qualita' personali che non rientrano nei casi gia' elencati per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Stati, fatti e qualita' personali (nel proprio interesse) di altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza.
Che la copia di una pubblicazione e' conforme all' originale.
Nei pubblici concorsi in luogo della presentazione della copia autentica dei titoli.
Si puo' fare a meno dell' autentica della firma:

Se la dichiarazione e' contenuta in una istanza diretta alla P.A. e sottoscritta in presenza del personale addetto a ricevere l' istanza.
Se la dichiarazione e' presentata (anche per via telematica: fax, posta elettronica ecc.) accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.
Se la dichiarazione, pur non contenuta nell' istanza, e' presentata contestualmente a questa ed e' sottoscritta dall' interessato in presenza dell' addetto a ricevere la dichiarazione.
CASI PARTICOLARI

ACQUISIZIONE D' UFFICIO DEI CERTIFICATI
Quando il cittadino non possa o non voglia ricorrere all' autocertificazione, indichera' all'A. interessata la specifica A.P. che potra' fornire i certificati richiesti che risultino da atti o registri da essa conservati, nei limiti dello stretto necessario per la tutela della riservatezza.
DICHIARAZIONE DI NASCITA
Puo' essere presentata, indifferentemente, da:

Uno dei genitori.
Da un procuratore speciale.
Dal medico o ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto (rispettando eventualmente la volonta' della madre di non essere nominata).
NON e' necessaria la presenza di testimoni.
La dichiarazione va fatta:

Entro 10 giorni all' ufficiale di S.C. del comune ove e' avvenuta la nascita.
Entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell' Ospedale o Casa di Cura dove eì avvenuto il parto.
Entro 10 giorni nel Comune di residenza di uno dei genitori (la madre, salvo accordi contrari).




NOTE

NON POSSONO ESSERE SOSTITUITI DA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE:
Certificati medici.
Certificazioni sanitarie in genere.
Certificazioni di origine.
Certificazioni di conformita' C.E.
Certificazioni di marchi o brevetti.

Le dichiarazioi sostitutive (D.S.) hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono.
Le D.S. possono essere usate anche da cittadini UE non italiani
L' eventuale autenticazione di un documento o di una firma puo' essere effettuata da qualsiasi dipendente addetto al ricevimento del documento, previa esibizione dell' originale.
Le foto necessarie ai documenti di identita' dovranno essere autenticate dall' Ufficio ricevente se presentate personalmente dall' interessato.



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stampato il 19/04/2024 alle ore 16:41:44