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Il medico e i problemi sessuali dei minori
Inserito il 11 luglio 2004 alle 01:00:08 da dzamperini. Stampa Articolo | Stampa Articolo in pdf
il problema dell'età
Benche’ questo aspetto sia maggiormente di pertinenza dei pediatri, tuttavia anche i medici di famiglia possono trovarsi (e spesso si trovano) a dibattersi in problematiche di tale tipo in quanto una larga fascia di minori puo' optare per l' iscrizione negli elenchi dei MMG.

La Legge, com’e’ noto, stabilisce il termine della minore eta’ al compimento del 18esimo anno di eta', tuttavia tale termine non e’ valido per tutte le circostanze della vita: si e' ritenuto di poter graduare tale limite a seconda dei settori di pertinenza.
E’ da rilevare, tanto per fare un esempio, come l’art. 591 del Codice Penale, limiti la protezione ad un' eta' nettamente inferiore e definisca il reato di abbandono di persone minori o incapaci come “chiunque abbandoni una persona minore degli anni 14…”.
Peculiare e' poi la figura del Minore Emancipato (art. 390 e seg. C.C.), a cui vengono riconosciuti alcuni (ma non tutti) dei diritti tipici della maggiore eta': una via di mezzo tra il minorenne e il maggiorenne.

La complessita' della normativa puo' provocare diversi problemi al medico che abbia in cura un minore. Alcuni di questi problemi, di frequente riscontro, sono ad esempio:
- qualora il minore chiedesse una prestazione in contrasto con quella dei genitori, il medico e’ tenuto a ottemperare alla volonta’ del minore o a quella dei genitori?
- qualora il minore chieda una prestazione da effettuarsi all’insaputa dei genitori, e’ obbligo del medico informarli?
- Qualora il medico venga a conoscenza di atti sessuali compiuti dal minorenne (che magari chiede al medico la prescrizione di anticoncezionali), e’ facolta' del medico stilare tale prescrizione o e’ tenuto a rifiutarla e a chiedere il consenso dei genitori?
In linea generale, il medico e' tenuto a rispondere delle proprie azioni nei confronti di un minore ai genitori di questo. Deve chiederne il consenso prima di un qualsiasi atto terapeutico, deve fornire loro le necessarie informazioni utili alla tutela della salute del minore. Sono i genitori che prendono le decisioni, assumendosene la responsabilita', su cio' che il medico puo' e non puo' compiere nei riguardi del minore stesso. La potesta' dei genitori puo' essere superata (ma questo e' un argomento particolare, che esula dalla normalita') dalle decisioni del Magistrato, che puo', in certi casi, sottrarre ai genitori la patria potesta'.


 
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