Il medico della Asl licenziato per un disturbo da ansia va reintegrato se la sua totale inidoneita’ allo svolgimento delle mansioni non e’ dimostrata (Cass 23330/2012)
Respinte le eccezioni di incostituzionalita’ sull’ Art. 3 del decreto legge 13/09/2012, n. 158, convertito con modificazioni in legge 08/11/2012, n. 189. (Legge Balduzzi sulla “colpa lieve”). Le norme in vigore vengono cosi’ confermate. Corte costituzionale Ordinanza 295/2013 - Decisione del 02/12/2013