Confermato l'indirizzo gia’ affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 577/2008): il danneggiato deve solo provare il contratto (o contatto sociale) e l'aggravamento della patologia ovvero l'insorgenza di un'affezione attribuibile al medico; questi deve invece dimostrare che l'inadempimento non vi sia stato o che, pur sussistendo, lo stesso non sia stato eziologicamente rilevante. (Cass. n. 11363 del 22 maggio 2014).