L'art. 11 comma 1 del D.P.R 503/96 consente facilitazioni alla circolazione di veicoli destinati agli invalidi che esibiscano l' apposito contrassegno " purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta" I titolari di questi permessi quindi non sono esenti dall' obbligo di osservanza delle regole stradali imposte al fine di evitare intralcio o pericolo per la circolazione. (Cassazione sez VI, n 16500/14)