I disturbi della personalità vanno considerati "infermità mentale" ma solo se incidono sulla capacità di intendere e di volere. Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente possono essere presi in considerazione anche i disturbi della personalita', ma solo se siano tali da incidere gravemente e concretamente sulla capacità di intendere e di volere dell’agente, e se esista un nesso causale con il reato commesso. (Cass Pen. sez I . 37573/14