La registrazione di un colloquio tra più soggetti può essere utilizzata come prova sempre e legittimamente quando colui che la effettua è parte del colloquio stesso o, comunque, e' legittimato ad assistervi.E cio' vale sia in cause civili che penali. Le conversazioni entrano a far parte del patrimonio di conoscenza di coloro che vi assistono in maniera non occulta e che quindi possono disporne liberamente. (Cass. Pen 18908/2011)