Il rifiuto di prescrivere farmaci, specie per gravi patologie, puo' costituire omissione di atti d' ufficio. Non possono essere valide considerazioni generiche sull' orario di ambulatorio o sulla copertura di prescrizioni precedenti, rispetto alla necessita' del paziente di non interrompere la terapia in corso ( Cassazione n.35223/2017).