Sono stati ribaditi ancora i concetti gia’ espressi in precedenti occasioni: i criteri di cui all'art. 32 D.L. n. 1/2012 per l'accertamento del danno alla salute per microlesioni sono fungibili e alternativi, per cui il danno alla salute nei casi di lieve entita’ (come ad esempio nel caso di un "colpo di frusta") e’ risarcibile anche in assenza di accertamenti strumentali. (Cass. VI Civ ordinanza n. 26249/2019)