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    	Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche | 
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Inserito il 12 gennaio 2006 da admin. - scienze_varie - segnala a:             
  
Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
  
Decreto-legge n. 3 del 10.01.06, Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2006 Con questo provvedimento viene recepita la direttiva CEE 98/44 relativa alla brevettabilitą delle invenzioni biotecnologiche. Esso definisce il significato dei vari termini impiegati (in particolare, "materiale biologico" e "procedimento microbiologico"), stabilisce cosa sia brevettabile e cosa no, il procedimento da attuarsi per ottenere il brevetto e la sua tutela. Per quanto riguarda il campo umano, rilevante l'articolo 4, che stabilisce cosa non sia brevettabile: - il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonchč la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignitą e l'integritą dell'uomo e dell'ambiente; - i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; - ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalitą della clonazione; - i procedimenti di modificazione dell'identitą genetica germinale dell'essere umano; - ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane; - le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalitą eugenetiche e non diagnostiche; - una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza č considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione; - ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.
 
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