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Indennità di accompagnamento: non serve il segno di spunta sulla domanda
Inserito il 21 ottobre 2021 da admin. - medicina_legale - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La Cassazione, con un’ ordinanza del 2020 ha ribadito quanto gia’ affermato in una sentenza del 2019: il paziente ha diritto che venga valutato l’ eventuale diritto all’ indennita’ di accompagnamento anche se sul certificato iniziale del medico di famiglia non e’ spuntata la voce apposita o addirittura sia spuntata la voce opposta.

L’ INPS è chiamata solo alla individuazione delle concrete modalità di presentazione delle istanze ma non ha ruolo sull’individuazione e valutazione del contenuto delle domande.

I fatti:
il Tribunale, in sede di opposizione ad A.T.P., respingeva la richiesta di riconoscimento dell’ indennita’ di accompagnamento in quanto la domanda era corredata da un certificato medico in cui venivano escluse le condizioni per beneficiare della prestazione in quanto era stata barrata la casella escludente.

L’ interessato ricorreva in Cassazione, che accoglieva l’ istanza.

Infatti la presentazione della domanda amministrativa costituisce il presupposto dell'azione nelle controversie previdenziali, ma nel caso non si discute della presentazione della domanda iniziale, ma piuttosto se il certificato medico negativo possa condizionare la stessa domanda amministrativa rendendola equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria.
Con ordinanza n. 9979/2020 la Cassazione Sezione 6 confermava quanto già stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 14412/2019, che aveva già risolto la questione in favore della proponibilità della domanda.

In conclusione, secondo la Cassazione l'indicazione negativa del medico curante non inibisce l'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio. La domanda giudiziale resta proponibile.

Daniele Zamperini

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