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Il danno da errata prescrizione: responsabilita’ del medico, non dell'infermiere
Inserito il 14 luglio 2025 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

Il medico e’ sempre unico responsabile della prescrizione terapeutica di un farmaco, anche se in seguito si rivelasse erronea. Se l’ infermiere somminitra il farmaco correttamente secondo la prescrizione, non puo’ essere ritenuto responsabile degli eventuali effetti negativi. Il suo dovere e' limitato alla segnalazione di anomalie evidenti e in questo cao puo’ essere ritenuto solo parzialmente responsabile. (Corte dei Conti n. 85 del 3 giugno 2025, chiamata ad esprimersi sul danno erariale conseguente a decesso colposo)

I fatti:
Due medici specializzandi hanno materialmente prescritto e confermato un farmaco a dosaggio errato con conseguente decesso del paziente. Sono stati coinvolti nel processo anche i farmacisti (che hanno accettato la prescrizione anomala) e gli infermieri (che hanno somministrato il farmaco senza rilevare ne’ segnalare l’anomalia del dosaggio, nonostante fosse chiaramente evidente).

La condotta dei medici e' stata giudicata gravemente colpevole e causa principale del danno letale (imperizia e imprudenza).
I giudici hanno comunque attribuito una quota di colpa anche alle infermiere, in quanto esse non hanno segnalato l’anomalia evidente del sovradosaggio del farmaco. Tale colpa è stata valutata come concorso causale nel procurare il danno, ma non come causa principale.

La sentenza (ricordiamo che riguarda essenzialmente l’ aspetto economico del risarcimento) ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di responsabilità amministrativa e gestione delle competenze tra professionisti sanitari:
- L’infermiere non è responsabile per gli effetti negativi di un farmaco correttamente somministrato su prescrizione medica.
La responsabilità per la scelta e gli effetti della terapia resta in capo al medico prescrittore, salvo errori materiali evidenti da parte dell’infermiere nella fase di somministrazione;
- Anche l’ infermiere tuttavia ha degli obblighi: deve accertarsi dell’identità del paziente, della corrispondenza del farmaco e della modalità di somministrazione; deve inoltre segnalare tempestivamente al medico eventuali reazioni avverse o anomalie.

Gli obblighi professionali ora esposti vanno coordinati , e si chiarisce in sentenza che l’infermiere può sollevare dubbi sulla prescrizione, ma non ha né il potere né l’obbligo di modificarla o annullarla, per cui risponde solo di errori materiali nella somministrazione e non delle scelte terapeutiche del medico.

In conclusione, per tutti questi motivi, la Corte attribuiva la quota preponderante della colpa ( e del risarcimento) ai medici, attribuendone solo una parte molto minoritaria alle infermiere.

Daniele Zamperini

https://www.dottnet.it/articolo/32539790/corte-dei-conti-il-danno-da-errata-prescrizione-resta-in-capo-al-medico-non-all-infermiere

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