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In vigore lo scudo penale per i sanitari: cambia davvero qualcosa
Inserito il 30 marzo 2026 da admin. - professione - segnala a: facebook  Stampa la Pillola  Stampa la Pillola in pdf  Informa un amico  

La recentissima legge 26 dello scorso 28 febbraio ha reso definitivo lo scudo penale 2026, che era stato approvato provvisoriamente a fine anno con decreto legge.
Non si tratta di una semplice conferma della giurisprudenza esistente: la norma vincola tutti i giudici e, soprattutto, estende la tutela oltre l'imperizia tecnica fino a coprire negligenza e imprudenza.

La norma attuale ha preso il posto dello scudo penale Covid-19, che anche prevedeva la responsabilità penale solo per colpa grave per la situazione di emergenza epidemica

Per escludere la colpa grave vengono indicati questi dati: condizioni di lavoro dell’esercente la professione sanitaria, entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero di casi da trattare, contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi, minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

La giurisprudenza gia’ valutava le situazioni di grave carenza di personale sanitario con il filtro della gravita' della colpa, affermando che ciò corrisponde a un razionale di giudizio nella responsabilità penale del medico, ma attualmente si riscontrano almeno due profili di novità.

Per prima cosa Non tutti i magistrati condividevano i concetti espressi dalla giurisprudenza e se ne dissociavano nell’accertamento della responsabilità. Ora invece non ne possono più prescindere, perché lo scudo penale 2026 e’ espressamente previsto dalla legge.

In secondo luogo, molto importante: La giurisprudenza escludeva la responsabilità penale solo in caso d’imperizia lieve, cioè solo in caso di errore tecnico. Invece la norma attuale considera la colpa senza specificare e quindi riguarda tutte le forme di colpa, comprese negligenza e imprudenza, purche’ in base ai criteri esposti sopra non siano “gravi”, e cioè anche l’errore comune, come può essere una eventuale distrazione, magari conseguente ad una temporanea situazione di sovraccarico di pazienti

Ma attenzione!
Non si tratta di una "impunità totale" o di un'amnistia:
il dolo e la colpa grave (valutata con i recenti parametri) continuano a essere perseguiti, inoltre lo scudo non incide sulla responsabilità civile (quindi sui risarcimenti) o disciplinare.
Sono aspetti da tenere sempre presenti.

Daniele Zamperini

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/28/26G00044/sg
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/scudo-penale-2026-ecco-perche-cambia-davvero-qualcosa-per-i-medici/

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