Non costituisce giustificazione, per lo specializzando che commette errori in corsia, la pretesa che si trovi li’ solo per formazione: ne deve rispondere e deve rifiutare di effettuare mansioni di cui non si senta in grado, altrimenti se ne assume piena responsabilita’ ( Cass. IV Penale n. 6981/2012)
Il concetto, in realta’, non e’ certamente nuovo anche se quasi sempre negletto e mal applicato: in caso di omissione o errore diagnostico il sanitario ne risponde solo se tale errore presenta elementi di colpa, e solo in caso positivo va esaminato un eventuale nesso causale col danno successivo. Non e’ valida la presunzione automatica di colpevolezza (Cassaz. III Civile n. 28287/2011)