Condannato un medico omeopata che praticava esclusivamente terapie omeopatiche con conseguente danno (da omissione) alla salute del paziente. Cassazione III Civ n 7555 del 01/04/2011
Un medico, se richiesto di un intervento che non e’ in grado di effettuare, deve comunque attivarsi e fare tutto cio’ che e’ in suo potere per salvaguardare la salute del paziente ( Cass. IV penale 13547/2012)