Il concetto, in realta’, non e’ certamente nuovo anche se quasi sempre negletto e mal applicato: in caso di omissione o errore diagnostico il sanitario ne risponde solo se tale errore presenta elementi di colpa, e solo in caso positivo va esaminato un eventuale nesso causale col danno successivo. Non e’ valida la presunzione automatica errore -> colpevolezza (Cassaz. III Civile n. 28287/2011)
A seguito della pubblicazione sulla G.U.D. Legisl. n. 119/2011, che apporta modifiche alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave, l'INPS (Circolare INPS 06/03/2012, n. 32) detta le istruzioni operative in merito alle disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo entrato in vigore l’11 agosto 2011.