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Limiti al risarcimento per danni da emotrasfusioni |
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Inserito il 09 febbraio 2006 alle 06:59:00 da admin. IT - medicina_legale - PILLOLA PUBBLICATA
Il Ministero non risponde del danno per emotrasfusioni se avvenuti anteriormente alle conoscenze che permettessero di evitarli.
La Cassazione Civile, sez. III, ha stabilito (sentenza n. 11609 del 31/5/2005) che non č configurabile la responsabilitą civile del Ministero della Sanitą nei confronti di soggetti che risultano contagiati dai virus HIV, HBC e HCV a seguito di trasfusioni e somministrazione di emoderivati in relazione a condotte tenute anteriormente alla prevedibilitą dei virus e alla possibilitą materiale di rilevarne l'esistenza con appositi controlli, mancando il messo causale tra condotta ed evento. La Corte ha sottolineato come sia a carico dei danneggiati e non del Ministero convenuto l'onere della prova in merito all'epoca di conoscenza da parte della comunitą scientifica internazionale dei detti virus e dei metodi di individuazione e quindi delle date a partire dalle quali le specifiche infezioni virali erano trasmissibili, in quanto in materia di responsabilitą da fatto illecito l'ambiguitą e l'incertezza degli elementi che sorreggono la pretesa del danneggiato non possono risolversi in danno della parte che non č tenuta all'onere della prova. L'applicazione della legge n. 210/2005 che riconosce il diritto all'equo indennizzo a titolo di solidarietą sociale in favore dei soggetti che hanno contratto le infezioni virali da HIV, HBV, HCV da emotrasfusioni o di assunzioni di emoderivati non esclude che si possa procedere all'accertamento della responsabilitą aquiliana per riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ex 2043 c.c. I limiti cronologici individuati dalla Corte sono, rispettivamente, il 1978 per i casi di infezione da virus dell' epatite B, il 1985 per l' HIV, il 1988 per l' HCV. DZ- GZ Fonte: IPSOA
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