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Cartellino identificativo obbligatorio, se a contatto col pubblico
Inserito il 29 aprile 2011 alle 00:03:00 da admin. IT - professione - PILLOLA PUBBLICATA

Previsto da tempo l’obbligo di identificazione introdotto con l’art.69 della cd. riforma della pubblica amministrazione, d.lgs. n. 150 del 2010, l' obbligo del cartellino identificativo per i pubblici dipendenti viene ribadito e specificato, pena sanzioni disciplinari (Circ. n.3 del 2010)

La circolare esplicativa n.3 del 2010 ha ribadito che tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività a contatto con il pubblico, saranno tenuti rendere visibile il loro nominativo attraverso l’uso di cartellini oppure di targhe.
La circolare specifica quali siano le attivita' "a contatto con il pubblico":
“Per attività a contatto con il pubblico si intendono quelle svolte in luogo pubblico e aperto al pubblico nei confronti di un’utenza indistinta”.

La circolare è destinata a tutte le amministrazioni ed è immediatamente operativa (non solo per le Amministrazioni centrali ma anche per le Regioni e gli Enti locali), per tutte le attivita' "contrattualizzate (escluse alcune attivita' per cui le regole andranno valutate dalle varie amministrazioni, come gli avvocati di Stato, i magistrati, i professori universitari, il personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della carriera diplomatica e prefettizia e le altre categorie che sono disciplinate dai propri ordinamenti).
In ogni caso, le altre eventuali deroghe dovranno essere previste da decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottati su proposta del Ministro competente. “L’inosservanza della prescrizione – si legge dal testo della circolare – verrà valutata secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare con l’irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate”.
Daniele Zamperini

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