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La minaccia e’ sufficiente, da sola, per cadere nel penale

Categoria : professione
Data : 10 febbraio 2025
Autore : admin

Intestazione :

Non importa se alla minaccia faccia poi effettivamente seguito quanto minacciato: e’ sufficiente che la minaccia sia tale da cagionare timore nella vittima (Cass. II Pen. N. 31830/24)



Testo :

Per la Cassazione, è sufficiente cagionare il timore nella vittima per integrare il reato anche se non si verifica concretamente il male minacciato
Per integrare il reato di minaccia è sufficiente cagionare il timore nella vittima, anche senza che si verifichi il male minacciato.

I fatti:
Un individuo veniva sottoposto a processo penale per rapina impropria a causa del furto di una borsa con l’ aggravante delle minacce verso la vittima.
Aveva infatti espresso delle pesanti minacce verso la vittima che chiedeva la restituzione della borsa, paventandole gravi conseguenze se avesse continuato ad insistere.

L’ imputato si difendeva sostenendo che la minaccia proferita all'indirizzo della persona offesa era del tutto generica e priva di reale attitudine ad intimorire la denunziante, per cui chiedeva che non venisse riconosciuta l’ aggravante stessa.

Condannato dalle Corti di merito, ricorreva quindi in Cassazione.

La Corte pero’ respingeva l’ argomentazione difensiva in quanto "nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente”.

Inoltre "la fattispecie ex art. 612 c.p., nella specie assorbita nel delitto complesso di rapina, è infatti un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mentre la valutazione dell'idoneità della minaccia a realizzare la finalità intimidatoria va fatta avendo di mira un criterio di medialità che rispecchi le reazioni dell'uomo comune “.

Il ricorso veniva quindi respinto e la condanna confermata.

Daniele Zamperini



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stampato il 30/04/2025 alle ore 18:05:35