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Accesso della Finanza e’ valida prova di reato, anche se non autorizzato

Categoria : professione
Data : 09 maggio 2025
Autore : admin

Intestazione :

I telefilm americani ci hanno abituato agli episodi in cui i poliziotti, mancanti di mandato, vedono annullare tutte le prove rilevate nell'occasione, con i colpevoli irridenti. In Italia, almeno in argomento tributario, non e’ cosi’…
L’ispezione non autorizzata della Guardia di finanza nell’ambito di un accertamento tributario, infatti, pur potendo essere causa di invalidita’ dell’ accertamento tributario resta invece valida ai fini dell’ accertamento del fatto di reato. Non soggiace alle stesse regole previste per l’operato della polizia giudiziaria in ambito penale. (Cass 9140/2025).



Testo :

I fatti:
Un imputato, nella qualità di socio con quote maggioritarie di una Snc, al fine di evadere l'imposta sui redditi aveva indicato un reddito imponibile molto inferiore a quanto poi rilevato.
Le Corti di merito avevano condannato l’ imputato per il reato ex articolo 4 Dlgs n. 74/2000.

L’imputato ricorreva in Cassazione rilevando che la Corte d’Appello avesse erroneamente ritenuta valida – e, quindi, utilizzabile - l'attività di indagine effettuata dalla Guardia di Finanza sulla Societa’ in forza di un’ autorizzazione limitata alla sola persona fisica e non alla società.

La Corte di cassazione pero’ respingeva l’ argomentazione affermando, in sostanza, che la mancanza o l'irregolarità formale dell'autorizzazione all'accesso domiciliare, potesse in effetti essere ritenuta causa di invalidità dell'accertamento fiscale ma che non avesse effetti sull'accertamento del fatto di reato trattandosi di attivita’ distinta da quella prevista per la polizia giudiziaria.

La Corte ha ribadito percio’ un orientamento consolidato, con cui di distingueva l’ accertamento tributario e procedimento penale.
Infatti il procedimento penale è regolato dal Codice di Procedura Penale, che richiede il rispetto di precise regole giuridiche mentre l’accertamento tributario, in quanto attività amministrativa, è soggetto ad altre regole, piu’ permissive.

In ogni caso, conclude la Cassazione, gli elementi raccolti durante gli accessi, le ispezioni e le verifiche compiute dalla Guardia di Finanza sono sempre utilizzabili quale notitia criminis, sicché la mancanza o l'irregolarità formale dell'autorizzazione puo’ essere causa di invalidità dell' accertamento fiscale ma non riverbera i suoi effetti sull'accertamento penale, fatti salvi eventuali limiti derivanti da preclusioni di carattere specifico.

In conclusione, dunque, il materiale probatorio reperito nel corso di un’ ispezione, a parte alcuni casi particolari, puo’ in ogni caso porsi a fondamento di una condanna per dichiarazione infedele, ex articolo 4 Dlgs n. 74/2000.

Daniele Zamperini

Fonte
https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/accesso-domiciliare-non-autorizzato-ammesso-come-prova-reato



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stampato il 06/05/2025 alle ore 13:05:57